Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13 del D.L. n. 66/2014, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Inoltre, non costituendo retribuzione imponibile per il dipendente, i crediti non incidono sul calcolo dell'IRAP dei soggetti eroganti.