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Buoni pasto: si ha diritto nel periodo di allattamento?

Quando il buono pasto รจ cumulabile con i permessi per allattamento? Il Ministero del Lavoro chiarisce con la nota 16/2019

I buoni pasto,   fanno parte dei benefit concessi ai lavoratori da alcune imprese, solitamente di grandi dimensioni e si possono ricomprendere nel concetto di welfare aziendale.   L'erogazione dei buoni pasto, cosi come la fruizione di una eventuale servizio di mensa aziendale, sono collegati al diritto ad effettuare un intervallo  in una giornata di lavoro  di durata superiore a 6 ore.

Quindi se la prestazione della lavoratrice non supera tale durata perche usufruisce di permessi per l'allattamentonon ha diritto all'intervallo per la pausa pranzo  e di conseguenza neppure al buono pasto,  se disponibile. Questo la risposta da parte del Ministero del lavoro a una richiesta di chiarimenti , con interpello 2 del 16 aprile 2019 .

Piu precisamente  i funzionari del  Ministero del Lavoro ricordano  la normativa sull'intervallo nella giornata di lavoro  prevista dall’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE)  “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”.

Il ministero osserva che la scelta stessa del termine “intervallo” da parte del legislatore del 2003  presuppone  la successiva ripresa dell’attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa . Inoltre non ammette dubbi sul fatto che  va fatto riferimento ad un’attività lavorativa effettivamente prestata,

D'altra parte l'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 sulla  maternita che intende  favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, ha stabilito nei confronti della lavoratrice madre il diritto ad una o due ore di riposo giornaliero (a seconda della durata della giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età. La norma non specifica la collocazione temporale dei riposi ma stabilisce   possono anche essere cumulati;

Si conclude quindi che, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”,  nel caso oggetto di analisi la presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti  non da diritto alla pausa pranzo. Di conseguenza  non si deve nemmeno procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

Dello stesso avviso si segnalano infine  le  indicazioni fornite sull'argomento:

  • dal Dipartimento della Funzione Pubblica  (nota del 10 ottobre 2012 n. 40527): “il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa”.
  •  dall’Agenzia delle Entrate ( 21 gennaio 2013) che nelle  istruzioni ai fini della concessione del buono pasto ai propri dipendenti, individua come "presupposti imprescindibili l’effettuazione della pausa e la prosecuzione dell’attività lavorativa”.

Data Aggiornamento: 17/04/2019