Anche gli agenti immobiliari diventano obbligati a richiedere la registrazione per le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività e diventano solidalmente responsabili per il versamento della relativa imposta di registro.
L’obbligo di registrazione per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari riguarda:
- i contratti preliminari
- l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
- gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
- la proposta di acquisto
- l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita
Nell'atto di compravendita le parti devono rendere apposita dichiarazione contenente le modalità utilizzate per il pagamento del corrispettivo e l'eventuale ricorso ai servizi di un agente immobiliare. In caso di ricorso al mediatore dovranno essere indicati i dati identificativi dello stesso, il codice fiscale o partita iva, l'iscrizione al ruolo camerale, l'ammontare della spesa corrispondente e le modalità di pagamento.