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Modello IVA TR - Credito IVA trimestrale

Modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023

Data ultimo aggiornamento istruzioni: 14 marzo 2023

In allegato:

  • Modello Iva TR
  • Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche tecniche per la stampa
  • Motivi dell’aggiornamento del 14.03.2023


Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000

Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro.

Debiti fino a 120.000 euro

Per debiti fino a 120 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consentirà di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) e scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

Piano straordinario

Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.

Proroga

Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.

Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).

In allegato:

  • R1 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti
  • R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
  • R5 - Richiesta o Proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) estensione di rateizzazione ordinaria in straordinaria debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria


Rateizzazione cartelle di pagamento superiori 120.000

Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento per importi superiori a 120 mila euro.

Debiti superiori a 120.000 euro

Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Piano straordinario

Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.

Proroga

Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.

Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).

In allegato:

  • R2 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
  • R3 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
  • R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
  • R5 - Richiesta o Proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) estensione di rateizzazione ordinaria in straordinaria debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria


Mandato per addebito continuativo rate - Modello SDD

Se hai ricevuto una cartella di pagamento e vuoi pagare il tuo debito a rate, puoi farlo in modo semplice e veloce inviando la richiesta con raccomandata, oppure presentandola ad uno degli sportelli competenti per territorio, oppure, per importi fino a 60 mila euro, anche on-line (direttamente dall'area riservata del sito).

In allegato: Modello Mandato SDD - Mandato per l’addebito continuativo delle rate del piano di rateizzazione



Istanza sospensione fermo (rateizzazione)

Istanza di sospensione del fermo a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione.



Iva Anticipazioni in conto fiscale - Modello

Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate. Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.
Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.

Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.

Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi Fiscali. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.

Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

La documentazione non va inviata Direzione Centrale Servizi Fiscali.

L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.

In allegato:

  • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale - (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale - (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Disposizione irrevocabile di pagamento  (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)


Richiesta di sospensione legale della riscossione

Con questo modello il Contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento può presentare domanda di sgravio totale o parziale delle somme erroneamente richieste. Questa richiesta non sospende i termini per presentare il ricorso in Commissione tributaria provinciale.

Puoi chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia), se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.

Modalità

E' sufficiente compilare il modulo che trovi allo sportello o qui in allegato e spiegare i motivi per cui non devi pagare. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.

La domanda può essere presentata allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) oppure on-line con il servizio “Sospensione” (Invia la richiesta on-line).

In alternativa si può la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.



Richiesta di sospensione della riscossione

Con questo modello il Contribuente che ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale può richiedere la sospensione della riscossione delle somme risultanti dalla cartella di pagamento ricevuta (art. 39 Dpr n. 602/1973).



Modello F23 e Istruzioni

Il modello F23 è utilizzato per il versamento di alcune tipologie di imposte, tasse e sanzioni.
In particolare, il modello è utilizzato per il versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gestite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dei canoni per concessioni demaniali, nonché per il pagamento di sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, multe e contravvenzioni).

Attenzione: dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dal provvedimento del 17 marzo 2016, le imposte e i relativi accessori, sanzioni e interessi, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, devono essere versati mediante il modello “F24”, secondo le istruzioni fornite con la risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016. Con riferimento alle dichiarazioni di successione, il modello F23 deve essere utilizzato se tale modalità di pagamento è stata indicata negli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stato richiesto il versamento delle predette somme.



Modello F24 elementi identificativi (c.d. Elide)

Il modello "F24 Elementi identificativi" deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

Con F24 Elide, inoltre, si può versare:

  • l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con risoluzione n. 14 del 24 gennaio 2014.
  • imposte e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi accessori, interessi e sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi. I codici da utilizzare sono indicati nella risoluzione n 79 del 30 giugno 2017.


Cartella di pagamento - Modello

Approvato con Provvedimento del 14 luglio 2017, il nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.



Modello F24 Enti pubblici (Ep)

Il modello contiene le modifiche approvate con provvedimento del 1° dicembre 2015, ovvero al modello F24 Enti pubblici (di seguito F24 EP), nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” è inserito il campo “importi a credito compensati”.
Motivazioni
Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, l’art. 15 del d.lgs. n. 175/2014 ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive sono utilizzate dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Considerato che i sostituti d’imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il pagamento delle ritenute, imposte e contributi, viene aggiunta la colonna “importi a credito compensati” al modello F24 EP, in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.
Inoltre, tale innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d’imposta maturati dagli enti pubblici.

Gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984 e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro") possono utilizzare il modello “F24 Enti Pubblici” per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, delle ritenute Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.

Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, il modello di versamento F24 EP che deve essere utilizzato dal 22 ottobre 2011 presenta, nella sezione “Contribuente”, due voci “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

L’utilizzo del modello F24 EP è stato, inoltre, esteso al versamento:

  • di tutti i tributi erariali, amministrati dall’Agenzia delle Entrate (articolo 32-ter, commi 1 e 2, Dl 185/2008)
  • dei contributi previdenziali e premi assicurativi (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2010).
  • dell’imposta municipale propria (provvedimento del 25/05/2012)
  • dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (provvedimento del 5/07/2012)
  • della Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (provvedimento del 28/06/2013)
  • dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi (provvedimento del 20/11/2014)


Modello F24 Ordinario e istruzioni
Modificato con Provvedimento del 19.06.2013.
Il Modello in questione va usato:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU;TARES; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Modello F24 Semplificato
Il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’ esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione.

Il nuovo modello è aggiornato con Provvedimento del 19.06.2013.

Modello F24 Accise
Il modello “F24 Accise” può essere utilizzato per il pagamento di imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Imu e altri tributi locali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, addizionale regionale o comunale all’Irpef, contributi e premi Inps, diritti camerali, interessi in caso di pagamento rateale, accise e versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e dell’Agenzia delle Dogane. Inoltre, può essere utilizzato per pagare le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, atti di contestazione delle sanzioni, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione (concordato), conciliazione giudiziale, ravvedimento.

Il Modello è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 19.06.2013.

Comunicazione di versamento del Contributo unificato

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi.  In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo.

Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia .

Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il presente modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento.  Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.