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Variazioni colturali e rettifiche - Modelli

I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l’obbligo di dichiarare queste variazioni, utilizzando il Software DOCTE 2.0 oppure il modello Dichiarazione variazione coltura qui in allegato.

In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia.

In allegato:

  • Dichiarazione variazione coltura
  • Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali

Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.

Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.

In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali (l'ultimo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022).

Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l’Agenzia rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento.

E’ possibile consultare l’elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali:

  • presso gli uffici provinciali - Territorio
  • presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale
  • con il servizio di consultazione online.

Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica (Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali).



Dichiarazione IMU e IMPi - Modello e istruzioni

Nuovo Modello unificato di Dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) e IMPI (Imposta sulle piattaforme marine) e relative istruzioni di compilazione.

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Ricordiamo che le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

In allegato:

  • Decreto dichiarazione IMU e IMPi 29 luglio 2022
  • Modello dichiarazione IMU/IMPi
  • Istruzioni


Locazione - Nuovo Modello RLI e istruzioni

Modello e istruzioni RLI: aggiornati il 25 gennaio 2022, per consentire di comunicare al Fisco online anche la rinegoziazione del canone di locazione o di affitto.
Tale ulteriore procedura di presentazione si aggiunge alla “modalità agile” prevista per la richiesta di servizi essenziali, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti conseguenti all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione Covid-19.

Ricordiamo che dal 3 luglio al 31 agosto 2020, è possibile registrare l’atto di rinegoziazione:

  • telematicamente da casa utilizzando i software messi a disposizione dall’Agenzia (RLI);
  • comunicandolo all’ufficio in modalità agile con il modello RLI o con il modello 69 ;

dal 1° settembre 2020 la rinegoziazione del canone dovrà essere comunicata utilizzando solo il modello RLI.

Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Il modello “RLI” è altresì utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti:

  • comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018);
  • contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”;
  • registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
  • registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
  • ravvedimento operoso;
  • gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
  • registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

In allegato Modello e istruzioni e motivazioni dell'aggiornamento.



Registrazione e adempimenti successivi - Modello 69

Modello 69 - Modello 69 - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi.

Ricordiamo che tale modello deve essere utilizzato solo per la Registrazione contratti di comodato.
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l'imposta di registro effettuato con modello F23 (codice tributo 109T).

Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.



Richiesta rettifica/iscrizione superficie catastale

Dal 9 novembre 2015 le visure delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie catastale dell'immobile (calcolata sulla base di quanto stabilito con le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'allegato C del Dpr 138/98 "Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96").

L'intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell'immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati.
La richiesta va effettuata utilizzando l'apposito modello o tramite il servizio telematico Correzione dati catastali online (Contact Center).

In allegato:

  • Modello per la richiesta di rettifica/iscrizione della superficie catastale
  • Allegato: Tabella per il calcolo della superficie delle unità - xls


Richiesta Visura presso Sportello Amico Poste Italiane

Il servizio è attivo negli uffici postali abilitati al servizio che all’ingresso espongono il logo “Sportello Amico”. E’ possibile ottenere le visure catastali di fabbricati e terreni effettuando la ricerca per immobile e per soggetto. La ricerca per soggetto è limitata solo al Catasto dei Fabbricati.

Per accedere al servizio è necessario compilare il modulo di richiesta.
All’importo dei tributi speciali catastali occorre aggiungere quello relativo al pagamento del servizio, stabilito da Poste Italiane.



Richiesta Visura presso sportello catastale decentrato

La visura catastale degli atti informatizzati si può richiedere anche presso gli sportelli catastali decentrati attivati nelle sedi dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni e delle Associazioni di Comuni.

L’elenco degli sportelli e i relativi orari di apertura sono disponibili nella sezione “Catasto e Cartografia” delle pagine del sito dedicate agli Uffici provinciali – Territorio.

Per ottenere la visura catastale gli utenti devono compilare lo specifico modulo di richiesta.



Richiesta Visura catastale Uffici provinciali - Modello

Con questo modello il Contribuente può consultare la banca dati catastale informatizzata e i documenti cartacei a vista. La banca dati contiene informazioni personali il cui uso improprio o eccessivo è punibile per legge (Dlgs n. 196/2003).

I dati degli immobili presenti su tutto il territorio nazionale sono consultabili presso qualsiasi Ufficio provinciale - Territorio, purché inseriti nella banca dati informatica, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.

La consultazione degli atti non informatizzati è, invece, possibile solo presso l’Ufficio provinciale competente.
Per ottenere la visura catastale gli utenti devono compilare il modulo di richiesta. Il rilascio della visura avviene nello stesso giorno della richiesta.

Il servizio è gratuito se viene richiesto in relazione a beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Negli altri casi si applica il tributo previsto dalla tabella dei tributi speciali catastali.

In allegato:

  • Richiesta visura catastale
  • Autocertificazione titolarità di diritto reale sugli immobili


Domanda di revisione della rendita catastale

Con questo modello il Contribuente può richiedere la revisione della rendita catastale se differisce di oltre il 50% dal reddito effettivamente realizzato dall’immobile.



Dichiarazioni sostitutive per voltura catastale
  1. Elenco atti intermedi non registrati in catasto - pdf e rtf
    Con questo modello il Contribuente può segnalare atti e documenti non ancora registrati in catasto, se gli intestatari indicati nella banca dati catastale non corrispondono a quelli effettivi. La dichiarazione va compilata e allegata, ove ne ricorrano le circostanze, solo per le domande di volture presentate con il programma “Voltura”.
  2. Dichiarazione sostitutiva certificato di morte - pdf e rtf
    Con questo modello il Contribuente, in caso di successione, può presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte relativa al coniuge, all’ascendente, al discendente o ad altro soggetto. Il modello è utilizzabile anche per cittadini deceduti all’estero, purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano.
  3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - pdf e rtf
    Con questo modello il Contribuente, nel caso in cui gli intestatari in catasto non corrispondano a quelli che trasferiscono il bene, può autocertificare l’esistenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.


Richiesta di Ispezione ipotecaria: Modello

L’ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.
L’ispezione può riguardare ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli uffici provinciali - Territorio con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. In alternativa è possibile utilizzare il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico.
Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

L’ispezione può essere richiesta presso gli sportelli degli uffici provinciali - Territorio dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. L'ispezione non può essere richiesta presso le sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.
L'utente deve presentare allo sportello il modulo di richiesta di ispezione Modello 310. Gli utenti meno esperti possono utilizzare il Modello 310 - semplificato.

Il servizio è gratuito se viene richiesto per beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale).
Se, invece, il richiedente non è titolare, neanche in parte, dell’immobile per il servizio si applicano i tributi previsti dalla tabella tasse ipotecarie in allegato.



Domanda di volture Catasto Edilizio Urbano

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

  • i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
  • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
  • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
  • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti.

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.
Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

In Allegato

  1. Domanda volture Catasto Edilizio Urbano - pdf (Attenzione: la domanda è da stampare e presentare in formato A/3)
  2. Domanda volture Catasto Edilizio Urbano - Foglio aggiuntivo soggetti - pdf (Attenzione: la domanda è da stampare e presentare in formato A/3)
  3. Domanda volture Catasto Edilizio Urbano - Foglio aggiuntivo beni - pdf (Attenzione: la domanda è da stampare e presentare in formato A/3)


Domanda di volture Catasto Terreni

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

  • i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
  • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
  • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
  • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti.

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.
Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

In Allegato:

  1. Domanda di voltura Catasto Terreni - pdf (NB: da stampare e presentare in formato A/3)
  2. Nota aggiuntiva - Mod. 13TP/B - pdf
  3. Foglio seguito - Mod. 13TP/C - pdf


Comunicazione di cessione fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.



Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi
Modello di richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi (ai sensi dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, del D.P.R. 12.04.2006, n. 184 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13.06.2007, n. 47054, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 279 del 30/11/2007)