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Superbonus e Sismabonus 110% - Modelli di Asseverazione

Modelli in formato word di Asseverazione: dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus.

Attenzione: La compilazione deve avvenire esclusivamente online sul portale ENEA.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:

  1. secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  2. secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

In allegato oltre ai due modelli anche il decreto attuativo del 6 agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 Ottobre 2020, relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.



Registrazione e adempimenti successivi - Modello 69

Modello 69 - Modello 69 - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi.

Ricordiamo che tale modello deve essere utilizzato solo per la Registrazione contratti di comodato.
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l'imposta di registro effettuato con modello F23 (codice tributo 109T).

Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.



Modulo per accesso al Fondo di Garanzia Prima Casa

E’ disponibile dal 27 novembre 2014 il Modulo per richiedere in banca l’accesso al Fondo di garanzia, che qui alleghiamo (previsto dal Decreto Interministeriale 31.7.2014 e pubblicato in Gazzetta il 29 settembre scorso), volto a favorire l’erogazione del credito per l’acquisto della prima casa, grazie alla concessione di una garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale del mutuo richiesto.

Chi può farne richiesta
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi.
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio - TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie:

  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati

Come fare domanda
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, che qui alleghiamo.
Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo).
L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi su quello di Consap.

Cosa succederà nel 2019

Il Fondo di garanzia per la prima casa nel 2019 potrebbe giungere a termine, infatti secondo l'audizione sulla legge di Bilancio in Parlamento, il direttore dell'Abi, Giovanni Sabatini, ha segnalato che le disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa stanno per terminare "Si segnala - ha affermato Sabatini - che in base alle informazioni ottenute da Consap SpA, le disponibilità finanziarie del Fondo stanno per terminare. E' previsto che l'operatività del Fondo terminerà a fine dicembre 2018". Al riguardo, si potrebbe intervenire con un rifinanziamento del Fondo per consentire il prolungamento dell'operatività di uno strumento di garanzia che ha finora perseguito un duplice risultato: favorire l'acquisto della prima casa per molte famiglie, soprattutto composte da giovani di età inferiore ai 35 anni, senza che siano richieste ulteriori garanzie oltre all'ipoteca sull'immobile da adibire ad abitazione principale; sostenere il mercato immobiliare residenziale che negli ultimi anni ha registrato una significativa riduzione delle compravendite e dei valori di mercato".



Comunicazione opzione cedolare secca all'inquilino
Il proprietario dell'immobile che decide di optare per il regime della cedolare secca deve obbligatoriamente dare comunicazione all'inquilino. la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).

La comunicazione deve essere effettuata con apposito modulo e con posta raccomandata.

Ristrutturazioni Edilizie: autocertificazione per usufr

I contribuenti possono produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.