~ Modelli di Versamento e Rimborso ~
Modello F23 e Istruzioni

Il modello F23 è utilizzato per il versamento di alcune tipologie di imposte, tasse e sanzioni.
In particolare, il modello è utilizzato per il versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gestite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dei canoni per concessioni demaniali, nonché per il pagamento di sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, multe e contravvenzioni).

Attenzione: dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dal provvedimento del 17 marzo 2016, le imposte e i relativi accessori, sanzioni e interessi, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, devono essere versati mediante il modello “F24”, secondo le istruzioni fornite con la risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016. Con riferimento alle dichiarazioni di successione, il modello F23 deve essere utilizzato se tale modalità di pagamento è stata indicata negli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stato richiesto il versamento delle predette somme.



Modello F24 elementi identificativi (c.d. Elide)

Il modello "F24 Elementi identificativi" deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

Con F24 Elide, inoltre, si può versare:

  • l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con risoluzione n. 14 del 24 gennaio 2014.
  • imposte e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi accessori, interessi e sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi. I codici da utilizzare sono indicati nella risoluzione n 79 del 30 giugno 2017.


Modello F24 Enti pubblici (Ep)

Il modello contiene le modifiche approvate con provvedimento del 1° dicembre 2015, ovvero al modello F24 Enti pubblici (di seguito F24 EP), nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” è inserito il campo “importi a credito compensati”.
Motivazioni
Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, l’art. 15 del d.lgs. n. 175/2014 ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive sono utilizzate dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Considerato che i sostituti d’imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il pagamento delle ritenute, imposte e contributi, viene aggiunta la colonna “importi a credito compensati” al modello F24 EP, in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.
Inoltre, tale innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d’imposta maturati dagli enti pubblici.

Gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984 e Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro") possono utilizzare il modello “F24 Enti Pubblici” per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, delle ritenute Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.

Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, il modello di versamento F24 EP che deve essere utilizzato dal 22 ottobre 2011 presenta, nella sezione “Contribuente”, due voci “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

L’utilizzo del modello F24 EP è stato, inoltre, esteso al versamento:

  • di tutti i tributi erariali, amministrati dall’Agenzia delle Entrate (articolo 32-ter, commi 1 e 2, Dl 185/2008)
  • dei contributi previdenziali e premi assicurativi (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2010).
  • dell’imposta municipale propria (provvedimento del 25/05/2012)
  • dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (provvedimento del 5/07/2012)
  • della Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (provvedimento del 28/06/2013)
  • dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi (provvedimento del 20/11/2014)


Modello Iva 79 - Istanza di rimborso Iva

Il Modello Iva - 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

  • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
  • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento

I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
* consegna diretta
* servizio postale
* "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.



Modello F24 Ordinario e istruzioni
Modificato con Provvedimento del 19.06.2013.
Il Modello in questione va usato:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU;TARES; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Modello F24 Semplificato
Il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’ esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione.

Il nuovo modello è aggiornato con Provvedimento del 19.06.2013.

Modello F24 Accise
Il modello “F24 Accise” può essere utilizzato per il pagamento di imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Imu e altri tributi locali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, addizionale regionale o comunale all’Irpef, contributi e premi Inps, diritti camerali, interessi in caso di pagamento rateale, accise e versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e dell’Agenzia delle Dogane. Inoltre, può essere utilizzato per pagare le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, atti di contestazione delle sanzioni, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione (concordato), conciliazione giudiziale, ravvedimento.

Il Modello è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 19.06.2013.

Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) (Pubblicato il 17/12/2012).

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso a partire dal 18 gennaio 2013.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.


Richiesta di rimborso delle imposte di registro/ipotecarie/catastali
Con questo modello il Contribuente che ha pagato imposte di registro, ipotecarie e catastali non dovute, può chiederne il rimborso, compilando gli spazi con le informazioni richieste.

Comunicazione di versamento del Contributo unificato

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi.  In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo.

Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia .

Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il presente modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento.  Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.