~ Comunicazioni e domande ~
Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo - Modello

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2024 n. 169262, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che va a sostituire quello precedentemente approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 01.06.2022 n. 188987.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

Il modello va utilizzato anche dai contribuenti che intendono revocare la richiesta di accesso alla procedura di riversamento precedentemente presentata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva. La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.

La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:

  • realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro il 30 luglio 2024.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.



Cessione credito imprese turistiche e agenzie - Modello

Modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori).

Ricordiamo che:

  • ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa turistica, individuati al comma 4 del medesimo articolo 1, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, per gli interventi ivi indicati.
  • ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 152 del 2021 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, per i costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Entrambi i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore dei c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia)



Comunicazione liquidazioni periodiche Iva - Modello

Il 14.03.2024 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” nonchè le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 21 marzo 2018)

In allegato:

  • Modello di Comunicazioni periodiche IVA e istruzioni aggiornati al 14.03.2024.
  • Provvedimento AdE del 14.03.2024.

Motivi dell'aggiornamento
Con il presente provvedimento sono apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.



Bonus edilizi: Modello rifiuto cessione dei crediti

Modello di Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.

Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa, in tale ultima eventualità, al modello deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori.

Il modello deve essere inviato all’indirizzo PEC [email protected], indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI” nonché i codici fiscali di cedente e cessionario.

La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario;.

In caso di crediti tracciabili, questi non devono essere stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata tramite l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti).



730 precompilato: opposizione dati erogazioni liberali

contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:

  1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata
  2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello qui allegato.

La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected]
  • inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650


Bonus acqua potabile - Modello e istruzioni

Modello di comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile e istruzioni aggiornate al 9 gennaio 2024.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La comunicazione può essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.



730 precompilato 2024: opposizione spese asili nido

L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta opposizione. La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected]
  • inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762651

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.



730 precompilato 2024: opposizione spese universitarie

Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico.
Di conseguenza, se lo studente è fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni sulle spese universitarie e sui rimborsi per cui è stata esercitata l'opposizione.

È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese universitarie previsti dalla legge.

L'opposizione all'utilizzo delle spese universitarie può essere esercitata, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicando le informazioni con l'apposito modello qui allegato.

La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected]
  • inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762273.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.



730 precompilato 2024: opposizione spese trasporto

I contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:

  1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
  2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione.

La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected].

Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024.
Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto 2 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento del 4 ottobre 2023.



730 precompilato 2024: opposizione spese scolastiche

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:

  1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata
  2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello qui allegato.

La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected].



Registrazione atti privati - Modello RAP e istruzioni

Modello di Registrazione Atti privati (RAP), e relative istruzioni per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, nonchè moduli aggiuntivi.

Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 6 dicembre 2023.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2023 n. 414541 sono state apportate modifiche al modello e alle relative istruzioni. Le modifiche descritte nell’Allegato “A” al presente provvedimento.

In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.Con la nuova versione del modello di richiesta viene, inoltre, data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 01.03.2023 n. 56766 sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP - Registrazione di atto privato”, da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita. I moduli aggiuntivi approvati con il presente provvedimento sono composti da:

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

La richiesta di registrazione dei contratti preliminari di compravendita potrà essere effettuata dai contribuenti e dagli intermediari esclusivamente sempre mediante l’utilizzo dell’apposita procedura web resa disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell'Agenzia Entrate dal 7 marzo 2023.

Attualmente quindi, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei:

  • contratti di comodato
  • e dei contratti preliminari di compravendita.

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati.

In allegato:

  • Modello “RAP - Registrazione di atto privato” e istruzioni di compilazione
  • Guida all'utilizzo dell'applicazione web
  • Guida operativa – Preliminare
  • Provvedimenti e motivi aggiornamenti

Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto;
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.



Cessione crediti d'imposta energia e gas - Modello

Pubblicate le versioni aggiornate del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici – riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia – delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, valide da oggi 16 novembre 2023.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il presente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.

Per i crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.

Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo:

  • CODICE 7728 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 7729 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 7730 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 7731 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 7732 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 7733 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 7734 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 7735 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 7736 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 7737 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
  • CODICE 7742 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 7743 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 7744 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 7745 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
  • CODICE 7746 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • CODICE 7747 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • CODICE 7748 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • CODICE 7749 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • CODICE 7750 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • CODICE 7751 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023), di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
  • CODICE 7752 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023), di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
  • CODICE 7753 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2023), di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
  • CODICE 7754 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2023), di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando il presente modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche ed entro i suddetti termini:

  • entro il 20 settembre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745)
  • entro il 18 dicembre 2023 ((per i crediti di cui ai codici 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753 e 7754).


Contributo interventi edilizi 2023 detraibili al 90%

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.09.2023 n. 332648 è stato approvato il modello, con relative istruzioni, per l'invio dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche, sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%.

L’istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede tutti i seguenti requisiti:

  • ha un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;
  • ha sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto Rilancio, detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%;
  • gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati:
    • sull’unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;
    • sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.


Crediti edilizi - Modello annullamento spalmacrediti

Con il provvedimento  n. 332687 del 22.09.2023 è stato approvato il modello per la richiesta di annullamento delle comunicazioni di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Nell’oggetto della PEC deve essere inserita l’indicazione “RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA RIPARTIZIONE IN DIECI RATE DEI CREDITI RESIDUI”.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio telematico della richiesta di annullamento, in sostituzione dell’invio del modello tramite posta elettronica certificata.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate


Servizi online Agenzia Entrate e Riscossione - Modelli

Modelli di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di:

  • rappresentanti legali:
    • tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali
    • genitori esercenti la responsabilità genitoriale
  • persone di fiducia,

che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura.

Con Provvedimento del 25.09.2023 n. 332731 sono stati aggiornati i seguenti moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:

  1. modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line per tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali (Allegato 1);
  2. modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo dei servizi online per genitori (Allegato 2);
  3. modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line (Allegato 3).

In allegato anche il Fac–simile - Attestazione dello stato di impedimento alla presentazione del modulo di conferimento/revoca della procura.

Ricordiamo che i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.
La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

La disciplina dell’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 130859 del 17 aprile 2023.

Nel costante obiettivo di agevolare l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici e/o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

In tal modo, con un’unica istanza, è possibile richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.



730 precompilato 2024: opposizione spese sanitarie

Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2023, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:

  • dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
  • dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
    In questo secondo caso per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, si utilizza il presente modello disponibile anche in formato editabile.

La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.



Regolarizzazione criptoattività al 31.12.2021 - Modello

Approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480 il Modello e istruzioni per la Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 (in attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema qui allegato (Allegato 3).

Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.

La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

In allegato:

  • Allegato 1 - Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi
  • Allegato 2 - istruzioni per la compilazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi - pdf
  • Allegato 3 - Schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione relativi all’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività
  • Allegato 4 - Specifiche tecniche per l’invio dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione


Social Bonus erogazioni liberali ETS - Modulistica

Approvata con Decreto del Ministero del Lavoro del 07.07.2023 la modulistica dedicata agli enti del Terzo settore per proporre specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell’agevolazione fiscale conosciuta come "social bonus", nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Ricordiamo che il Social Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50% per quelle devolute da enti o società.
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore:

  • immobili pubblici inutilizzati;
  • beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, devono trasmettere con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  • l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto
  • ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.

A conclusione dei lavori, gli enti medesimi devono trasmettere il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

In allegato:

  • Modello istanza di partecipazione (da presentare entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno)
  • Modello A1 - dichiarazione di partenariato
  • Modello B - dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
  • Cronoprogramma delle attività progettuali
  • Rendiconto intermedio
  • Rendiconto finale


Delega accesso planimetrie catastali agenti immobiliari

Con questo modello il Contribuente può delegare un agente immobiliare, iscritto al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a richiedere la planimetria dell’unità immobiliare urbana di cui è intestatario catastale.



Definizione agevolata liti tributarie 2023 - Modello

Aggiornato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.07.2023 n. 250755, per recepire le ultime modifiche normative.

Il “decreto Bollette” (Dl n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023.

Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge - 1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine del 30 settembre 2023.

In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione delle domande di definizione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

In allegato:

  • Provvedimento Agenzia delle Entrate del 05.07.2023 n. 250755
  • Modello
  • Istruzioni

 



Crediti d'imposta Mezzogiorno - ZES e ZLS - Modello

Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • nel Mezzogiorno,
  • nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
  • e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS),

aggiornato a seguito del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 01.06.2023.

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dall’8 giugno 2023.

Il Modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

  • nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (“Carta”);
  • nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;
  • nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni.

La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando il software denominato “CIM23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. a partire dall’8 giugno 2023.

ATTENZIONE: Per esigenze di semplificazione e al fine di garantire i controlli ed evitare possibili intenti frodatori, sono ridefiniti i termini di presentazione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da utilizzare per la richiesta dei predetti crediti d’imposta relativi a investimenti realizzati dal 2016 al 2022. In particolare, è stabilito che detta comunicazione può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2023. (per scaricare il modello utilizzabile fino al 31 dicembre 2023 clicca qui).



Modello richiesta accredito rimborsi fiscali su c/c PF

Modello e istruzioni per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche.

Con questo modello le persone fisiche possono chiedere l’accredito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione sul proprio conto corrente bancario o postale.

La richiesta di accredito può essere effettuata comunicando i dati del proprio conto corrente:

  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo alla propria area riservata e seguendo il percorso “Servizi - Rimborsi - Richiesta Accredito su c/c”;
  • utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi ad un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.


Denuncia imposta assicurazioni su premi incassati

Approvata, con Provvedimento del 31.03.2023 n. 113875, con le relative istruzioni, la versione aggiornata del modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Costituisce parte integrante del modello, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il presente provvedimento, sono i seguenti:

  1. numero di polizza;
  2. codice fiscale del proprietario del veicolo
  3. indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  4. targa del veicolo;
  5. sigla della provincia;
  6. aliquota d’imposta;
  7. ammontare del premio;
  8. ammontare dell’imposta;
  9. totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia.

Il Modello dovrà essere utilizzato già a partire dalla denuncia 2023 per l’anno 2022, da trasmettere entro il 31 maggio, e presentato all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati.

In Allegato:

  • Modello
  • Istruzioni per la compilazione
  • Allegato A - Caratteristiche tecniche per la stampa del modello
  • Allegato B - Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle denunce dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati
  • Provvedimento del 31.03.2023


Bonus impianti di compostaggio centri agroalimentari

L’art. 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni:

  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Basilicata,
  • Calabria
  • e Sicilia.

L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è inviata:

  • dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;
  • dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

In allegato:

  • Provvedimento del 31.03.2023
  • Modello e istruzioni
  • Specifiche tecniche


5xmille 2023 - Modello per le ONLUS

Le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico Istanza di accreditamento al 5 per mille - ONLUS disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2023 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

L’articolo 9, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene la domanda di iscrizione e l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

Di conseguenza la ONLUS richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

L’iscrizione deve essere trasmessa entro l’11 aprile 2023 (in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.



5xmille 2023 - Associazioni sportive dilettantistiche

Per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille delle Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia a questo link Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD - 2023.

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2023 (ammesse al beneficio per il 2022) pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento  al 5 per mille per il 2023.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l’11 aprile 2023 (in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115



Comunicazione crediti energia 2022 - Modello

Modello e istruzioni di compilazione della Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici

Modello e Istruzioni aggiornati con Provvedimento del 1° marzo 2023, che vanno a sostituire quelli approvati con il provvedimento del 16 febbraio 2023.

L'aggiornamento è stato effettuato per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

I beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

  • CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
  • CODICE 6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.



Modello richiesta accredito rimborsi fiscali su c/c

Modello e istruzioni, da utilizzare da parte dei soggetti diversi da persone fisiche, per la richiesta di accredito su c/c bancario o postale di rimborsi fiscali e altre forme di erogazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, per ricevere sul proprio conto corrente bancario o postale i rimborsi fiscali o altre somme erogate dall’Agenzia delle entrate, possono chiederne l’accredito presentando questo modello.

La richiesta di accredito può essere effettuata:

  • comunicando i dati del conto corrente direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo all’area riservata e seguendo il percorso “Servizi - Rimborsi - Richiesta Accredito su c/c”;
  • utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi ad un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.


Contributo ristorazione, bar e altri settori - Modello

Modello e relative istruzioni per la richiesta del "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” da trasmettere esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 22 novembre 2022 e fino al 6 dicembre 2022.

L’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto l’erogazione di un "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” a favore delle imprese operanti in alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza da Covid-19:

  • il settore della ristorazione delle gelaterie e pasticcerie e dei bar,
  • il settore del catering e dell’organizzazione di feste e cerimonie
  • e il settore delle piscine.

I requisiti previsti, che tutti i richiedenti devono quindi possedere, sono i seguenti:

  • svolgere alla data di presentazione dell’istanza attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, individuata dal codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.20 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30;
  • aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.


Contributo maggiorazione Wedding - HO.RE.CA - Modello

Definite le modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione “Wedding – HO.RE.CA” per bar e ristoranti di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La Dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e può essere presentata a partire dal 7 novembre 2022 e non oltre il 21 novembre 2022.

Ricordiamo che gli aiuti, di cui all'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  • 56.10,
  • 56.21,
  • 56.30.

Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

In allegato il Modello di dichiarazione con le relative istruzioni di compilazione, e Provvedimento.

L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1- ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007 sopra elencati, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento.



Credito d'imposta sistemi accumulo energia - Modello

Definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.10.2022 n. 382045 le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute (sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

L’Istanza è inviata, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.

In allegato:

  • Provvedimento
  • Modello per la richiesta del credito d’imposta
  • Istruzioni per la compilazione


Credito d'imposta attività fisica adattata - Modello

Modello di istanza con relative istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Provvedimento dell'11.10.2022 n. 382131).

Ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.

In allegato:

  • Provvedimento
  • Modello per la richiesta del credito d’imposta per spese sostenute per attività fisica adattata
  • Istruzioni per la compilazione


Autodichiarazione per credito imposta IMU turismo

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Decreto Ucraina), ha previsto un credito d’imposta per:

  • le imprese turistico-ricettive,
  • ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica,
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,
  • nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale,
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

Al fine di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

Con il Provvedimento del 16.09.2022 n. 356194, l'Agenzia delle Entrate ha definito Modello e istruzioni nonchè le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione.

L'autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato mediante i canali telematici dell'Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

In allegato:

  • Provvedimento
  • Modello
  • Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche tecniche


Definizione agevolata liti pendenti Cassazione Modello

Modello di domanda con relative istruzioni di compilazione, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e che intendono definire, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate:

  • risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro
  • o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.

La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito, a partire dal 16 settembre 2022 (dalla data di entrata in vigore della legge) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.

Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

In allegato:

  • Provvedimento
  • Modello di domanda per la definizione agevolata
  • Istruzioni per la compilazione


Autodichiarazione imprese turistiche Bonus locazioni

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello e le relative istruzioni di Autodichiarazione per la fruizione del Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, definendo termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione, nonchè le modalità attuative per la cessione del credito al locatore.

L’Autodichiarazione è presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023 e deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

In allegato:

  • Modello e istruzioni
  • Provvedimento del 30.06.2022


Crediti d'imposta Mezzogiorno - Sisma - ZES - Modello

Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti:

  • nel Mezzogiorno,
  • nei comuni del sisma del Centro-Italia,
  • nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
  • e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS),

aggiornato a seguito del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.06.2022 che ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, e va a sostituire quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 (per scaricare il modello utilizzabile fino al 13 luglio 2022 clicca qui).

Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal 14 luglio 2022 (il modello di comunicazione, nella versione aggiornata sostituisce il precedente modello a partire da tale data).

Questo modello può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).

Il modello deve essere utilizzato anche dai soggetti che intendono accedere:

  • al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2021 nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (credito d’imposta Sisma);
  • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (credito d’imposta ZES);
  • al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (credito d’imposta ZLS).

Va ricordato che il decreto legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework). Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.

Considerando che per la richiesta del bonus è necessario inviare all’Agenzia apposita comunicazione, il provvedimento del 30.06.2022 aggiorna il presente modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

ATTENZIONE: Con Provvedimento AdE del 01.06.2023 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), da utilizzare a partire dall'08.06.2023, dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (Clicca qui per scaricare il nuovo Modello).



Contributo wedding e intrattenimento - Modello

Modello e istruzioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori:

  • del wedding,
  • dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie
  • e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.),

che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello e può essere eseguita mediante:

  • l’applicazione desktop telematico. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

L’istanza può essere presentata a partire dal 9 giugno 2022 fino al 23 giugno 2022.
Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con dati corretti, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.



Credito imposta ecommerce imprese agricole - Modello

Modello di Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e relative istruzioni al fine del riconoscimento del credito d'imposta per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino".

L’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, del credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, degli investimenti agevolabili e dell’ammontare del credito d’imposta spettante nonché delle modalità di fruizione si rinvia al provvedimento di approvazione del presente modello (di seguito “provvedimento”).

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La Comunicazione deve essere presentata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

Per gli investimenti realizzati nel 2021 la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.



Contributo attivita' chiuse 2022 - Modello e istruzioni

Approvato il modello con relative istruzioni, con Provvedimento dell'Agenzia del 18.05.2022, per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo a fondo perduto già previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:

  • l’applicazione desktop telematico;
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Ai fini dell’erogazione del contributo, si applicano in quanto compatibili le regole attuative previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021, che ha determinato i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare dell’aiuto, nonché le modalità di erogazione.

I requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per l’accesso al contributo sono i seguenti:

  • la partita IVA deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022; tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.


Delega accesso planimetrie catastali

Con questo modello il Contribuente, titolare di diritti reali su un immobile, può delegare un’altra persona a richiedere la planimetria del bene di Sua proprietà presso gli uffici dell’Agenzia.



Tax credit rimanenze Tessile Moda e Accessori - Modello

Modello con le relative istruzioni per la fruizione del credito d’imposta, previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio”, a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19.

Modello e istruzioni aggiornati il 6 maggio 2022 in allegato anche i motivi dell'aggiornamento

Il 10 maggio 2022, si apre il secondo canale telematico per l’invio delle domande con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio (Dl n. 34/2020).

l credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72 (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.



Contributo fondo perduto mense - Modello e istruzioni

Modello e istruzioni di compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva previsto dall’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Possono accedere al contributo di cui alla presente istanza le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 – comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate – è individuata dai codici Ateco 2007:

  • 56.29.10 “Mense”
  • 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale.

L’istanza può essere presentata a partire dal 6 giugno 2022 fino al 20 giugno 2022, e deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, mediante:

  • l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.


Bonus pubblicità 2022 - Modello e istruzioni aggiornate

Modello con le relative istruzioni per l'invio telematico della Comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, realizzate o da effettuare nel 2022.

La comunicazione deve essere inviata entro giovedì 31 marzo 2022, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario abilitato, dall’apposita piattaforma accessibile, dallo scorso 1° marzo, dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso “Servizi – Agevolazioni – Comunicazione credito d’imposta investimenti pubblicitari”, tramite Spid, Cie, Cns, Entratel o Fisconline.

Attenzione: L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, ed è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID, oppure mediante la Carta Nazionale deiServizi o la Carta d’Identità Elettronica.



Bonus edilizi e Superbonus - Modello cessione o sconto

Nuovo modello e istruzioni, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

I contribuenti potranno utilizzare il nuovo modello dal 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Il nuovo modello è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03.02.2022 n. 35873, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall’articolo 28 del DL n. 4/2022, e sostituisce il provvedimento dell'08.08.2020, come modificato dal provvedimento del 12.11.2021, ridefinendo le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi.

In allegato:

  • Provvedimento del 03.02.2022 n. 35873
  • Istruzioni per la compilazione
  • Modello di opzione
  • Specifiche tecniche

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022

L’articolo 121 del DL n. 34/2020 da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (234/2021), riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

  1. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
  2. la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’articolo 119 del Decreto, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi o per gli anni indicati nel medesimo articolo 119, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’articolo 121, comma 1-ter, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute rilasciata da tecnici abilitati. Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito “Bonus Facciate”).



Bonus mobilità sostenibile - Modello e istruzioni

Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile e relative istruzioni di compilazione.

L’articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato unicamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, e fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L’istanza può essere presentata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.



Contributo perequativo - Modello e istruzioni

Approvato il modello con relative istruzioni, con il Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336196, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).

L’istanza può essere presentata:

  • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
  • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web,

all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:

  • l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

 



Contributo Start up Decreto Sostegni - Modello

Modello e istruzioni di compilazione per la richiesta del “contributo start-up” (introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 del Decreto Sostegni n. 41/2021) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.



Professionisti abilitati - Modelli visto di conformità

In allegato i Fac-simili della comunicazione che i professionisti devono inviare alla alla Direzione regionale competente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:

  1. Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
  2. Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
  3. Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
  4. Comunicazione da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999
  5. Autocertificazione

Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se il professionista esercita nell'ambito di un'associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede)
  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
  • la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

  • copia della polizza assicurativa
  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza
  • dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l'elenco completo consultare la circolare n. 28/E - pdf )
  • copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.



Credito imposta impianti pubblicitari - Modello

L’art. 67-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La comunicazione è presentata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.



Contributo soggetti con ricavi > 10milioni: Modello

Modello di istanza con relative istruzioni, per la richiesta dei contributi a fondo perduto (Sostegni e Sostegni bis) per i soggetti con ricavi > 10 milioni e < a 15 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021.

Il comma 30-bis dell’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce i contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“contributo Sostegni) e di cui all’art. 1, commi da 5 a 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (“contributo Sostegni-bis attività stagionali), a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).

Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (“contributo Sostegni-bis automatico).

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello.



Credito d'imposta cultura: Modello e istruzioni

L’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha istituito un credito d’imposta cultura a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Il credito d’imposta cultura spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Con il provvedimento dell'11.10.2021 n. 262278 dell’Agenzia delle entrate, è approvato il presente modello e definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonchè le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, per il rispetto dei previsti limiti di spesa.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta cultura, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.



Comunicazione fruizione credito imposta ACE - Modello

Pubblicato il Modello con le relative istruzioni, con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, per l'invio della comunicazione per trasformare in credito d'imposta la Ace innovativa introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La comunicazione può essere presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.

In allegato:

  • Modello
  • Istruzioni
  • Provvedimento del 17.09.2021


Contributo centri storici con santuari - Modello

Con provvedimento dell'08.09.2021 n. 230686, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L’istanza può essere presentata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.

Dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Ricordiamo che l’art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.

  • Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
  • Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento. Ad esempio se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).


Cessione credito imposta canoni locazione Covid19

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.09.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, approvato in precedenza con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

In particolare:

  • nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è aggiunta la seguente voce: “F - Atto o contratto da registrare in caso d’uso”.

Con il presente provvedimento è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, che qui alleghiamo, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.

Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021, in sostituzione del modello approvato con il provvedimento prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34 hanno riconosciuto alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:

  • canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18,
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta su indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per poter optare per la cessione del credito d'imposta, con il recente provvedimento del 14.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello con le relative istruzioni, che può essere utilizzato, in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei suddetti crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire deicrediti medesimi. La comunicazione dell’opzione per la cessione è presentata dai soggetti beneficiari dei creditid’imposta.

La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario.

Ricordiamo che Inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo a canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è stato esteso:

  • all’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);
  • dall’articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
  • dall’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137del 2020;
  • dall’articolo 4del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse.


Credito imposta sanificazione - Modello e istruzioni

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
  • nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
  • comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19,

fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910 sono stati defniti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il modello con le relative istruzioni.

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.

In allegato:

  • Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
  • Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione


Contributo riduzione canone locazione - Modello

Con provvedimento del 06.07.2021 n. n. 180139, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del DL Ristori n. 137/2020).

L’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:

  • il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
  • l’immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
  • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

L’istanza può essere presentata dal 6 luglio al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre, termine prorogato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021), in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizioweb disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediarioautorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.



Contributo a fondo perduto Sostegni Bis - Modello

Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.

L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Con Provvedimento n. 175776  del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:

  • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali - Decreto Sostegni bis
  • Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche tecniche

Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.

L’istanza può essere presentata:

  • a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
  • a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanzasia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.

Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.



Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Modello

L’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Con Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo.

La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata , in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:

  • l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
  • servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” delsito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.



Modello credito imposta investitori - Decreto Rilancio

Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal giorno 12 aprile 2021 e non oltre il 3 maggio 2021.

L’art. 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di unaumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integra-le versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è pari al 20% dei conferimenti medesimi.



Modello credito imposta aumento capitale - DL Rilancio

Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal 1° giugno 2021 e non oltre il 2 novembre 2021.

L’art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato.

La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.



Modello CUPE - Certificazione Utili e altri proventi

Modello e Istruzioni CUPE (Certificazione Utili ed altri proventi equiparati).

Istruzioni aggiornate l'11 febbraio 2021.

La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzionedi cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).

La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apportodi capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.



Canone Rai - Esonero non detenzione TV

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
  • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

In allegato:

  • Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
  • Istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato


Comunicazione agevolazione versamenti Lampedusa Linosa

Modello di comunicazione e istruzioni, relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione. La comunicazione deve essere presentata entro il 21 dicembre 2020.

I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC, mentre i contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC oppure tramite e-mail. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente.



Contributo fondo perduto Ristori e Ristori Bis: Modello

Con Provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l'Agenzia ha approvato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreti Ristori e Ristori BIS).

Dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, i titolari di partita Iva possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto tramite i canali telelmatici dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: la domanda di accesso ai contributi va presentata:

  • via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure
  • attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.

In allegato:

  • Provvedimento Agenzia delle Entrate del 20.11.2020
  • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis
  • Istruzioni per la compilazione


Bonus PC e internet - Modello

Domanda di ammissione al contributo piano“Voucher Banda ultralarga” per le famiglie a basso reddito da presentare all'Operatore per poter beneficiare del contributo previsto dal “Piano voucher per le famiglie meno abbienti.



Accesso documentale - Modello

L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”); con provvedimento 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.

L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

L’istanza può essere presentata:

  • in via informale, formulando una richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. L’istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta
  • in via formale, inviando all’ufficio competente un’istanza scritta, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modello pubblicato in questa sezione. L’istanza può essere inviata:
    1. per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell’ufficio competente
    2. tramite raccomandata con le modalità previste dall’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
    3. mediante consegna a mano (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
Il rilascio di copie – anche se parziali – è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all’originale.



Accesso civico semplice - Modello

L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui non ne sia stata rinvenuta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], utilizzando preferibilmente questo modello editabile.



Accesso civico generalizzato - Modello

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge (D.lgs. n. 33/2013, art. 5-bis) e con le esclusioni e le limitazioni previste dal  D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.
L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.

Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, reperibile nella sezione Telefono e posta elettronica. utilizzando l’apposito modello editabile qui allegato. In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può eventualmente presentare istanza di riesame (sempre qui in allegato) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate.



5 per mille 2020 ASD - Dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



5 per mille 2020 ONLUS - Dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



Dichiarazione sostitutiva riduzione canone locazione

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone i contribuneti potranno procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza.

Se però si vuole effettuarla ora, è possibile (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare:

  • la scansione dell’accordo di riduzione
  • il modello 69 debitamente sottoscritto
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1.

La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).

Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.



5 per mille ENTI DEL VOLONTARIATO - Dich. variazione

5 per mille Enti del Volontariato - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE.
Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate in caso di variazione del rappresentante legale dell’ente che è inserito nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 30 giugno 2020.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



Canone Rai - Esonero over 75 anni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

In allegato:

  • Modello di esenzione canone per gli over 75
  • Istruzioni per la compilazione del modello di esenzione
  • Modello di rimborso canone per gli over 75
  • Istruzioni per la compilazione del modello di rimborso


Canone Rai - Esonero Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.

Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall'interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va tempestivamente presentata nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto.

In allegato:

  • Modello dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali
  • Istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali


Costituzione del Gruppo Iva - Modello AGI/1

Modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni.
Modello e istruzioni aggiornati il 18 ottobre 2019.



Definizione agevolata 2018 - Modello adesione DA-2018-R

Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle, adesione entro entro il 31 luglio 2019!

L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai.D.A.Te” (online), è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 31 luglio 2019:

Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata sempre qui in allegato.

In allegato:

  • Modello DA-2018-R
  • Caselle Pec
  • Guida alla compilazione del Modello DA-2018-R


Saldo e stralcio delle cartelle - Modello SA-ST-R

Avviso: il “decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) ha riaperto i termini per aderire al “Saldo e stralcio” entro il 31 luglio. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” già presentate entro lo scorso 30 aprile.

La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Il “Saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai D.A. Te”, è possibile presentare la domanda di adesione al "Saldo e stralcio" entro il 31 luglio 2019: 

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA–ST–R qui allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA–ST-R debitamente compilato e firmato.

Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata.

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento. 



5 per mille 2019 - Modello iscrizione e istruzioni

Attenzione: i soggetti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, pubblicato il 29 marzo 2019, non sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille di quest’anno, né la dichiarazione sostitutiva. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1° luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

Gli enti del volontariato che si devono iscrivere per la prima volta trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2019, utilizzando il modello qui allegato e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2019.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2019. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

In allegato:

  • Modello per l'iscrizione al 5 per mille 2019
  • Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2019
  • Dichiarazione sostitutiva - Onlus ed Enti del volontariato
  • Dichiarazione sostitutiva - Associazioni Sportive Dilettantistiche


Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata

Le società e gli enti i soggetti che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

L’istanza di accesso alla procedura può essere presentata dalle imprese estere che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che abbiano, altresì, i seguenti requisiti:

  1. appartenere a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo;
  2. effettuare nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie.

La presentazione dell’istanza avvia un percorso collaborativo con l’Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio con essa, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.



Strutture Sanitarie private: Comunicazione Modello SSP

Modello per la comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private e relative istruzioni.
Le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:

  • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura
  • registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
  • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Questa comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun medico e paramedico dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.



Definizione agevolata liti pendenti: Modello DCT/18

Approvato con Provvedimento del 18 febbraio 2019, (previsto dall’articolo 6, comma 15, del Dl 119/2018), unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Il modello di domanda si compone:

  • del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali,
  • e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda;
  • la controversia tributaria oggetto di definizione;
  • l’atto impugnato;
  • l’importo dovuto per la definizione
  • e le relative modalità di pagamento.

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

La trasmissione va effettuata:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

 



Delega utilizzo servizi di Fatturazione elettronica

Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.11.2018 n. 291241, il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

In allegato:

  • Modello per il conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica
  • Istruzioni per la compilazione del modello delega FE
  • Schema file comunicazione via PEC
  • Istruzioni per la compilazione dello schema


Delega utilizzo del Cassetto fiscale delegato

Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.11.2018 n. 291241, il modulo per il conferimento/revoca della delega per la consultazione del Cassetto fiscale con relative istruzioni.

Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà consultare le informazioni di carattere fiscale relative al delegante quali:
• anagrafica, con possibilità di generazione del codice a barre bidimensionale (QR Code) per soggetti deleganti titolari di partita IVA;
• dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle Entrate;
• versamenti effettuati;
• atti registrati;
• studi di settore;
• rimborsi;
• comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA;
• crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione;
• dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato;
• informazioni sullo stato di iscrizione al VIES;
• comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate;
• comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.



Definizione agevolata 2018 per le risorse UE - Modello

L’articolo 5 del Decreto Legge n. 119/2018 estende la Definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di "risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione.

Si tratta dei debiti relativi ai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 per le risorse UE è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

In allegato:

  • Modello DA-2018-D
  • Caselle Pec
  • Guida alla compilazione del Modello DA-2018-D


Conferimento delega/revoca ad intermediario

Modello di conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

I servizi delegabili:

  • CASSETTO FISCALE DELEGATO (Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998) che sottoscrivono il regolamento, allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 luglio 2013
  • CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE O DEI LORO DUPLICATI INFORMATICI (Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)
  • CONSULTAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA (Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)


Regolarizzazione somme e attività all’estero - Modello

L’art 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto la disciplina della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all’estero (cd. collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero).
In particolare la disposizione consente l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’AIRE o frontalieri, attività di lavoro autonomo o dipendente.

In Allegato:

  • Allegato 1 - Modello
  • Allegato 2 - Istruzioni per la compilazione
  • Allegato 3 - Modalità d'invio
  • Allegato 4 - Specifiche tecniche del file Segnature


5 per mille 2018 - Modello iscrizione e istruzioni

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).

In allegato:

  • Modello per l'iscrizione al 5 per mille 2018
  • Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2018
  • Dichiarazione sostitutiva - Onlus ed Enti del volontariato
  • Dichiarazione sostitutiva - Associazioni Sportive Dilettantistiche


Agevolazioni per imprese appartenenti a Reti di imprese

E' stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (articolo 42, comma 2-quater, dl n. 78/2010).

Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante per ciascuna annualità.

In allegato:

  • Modello Reti - Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d’impresa
  • Istruzioni per la compilazione del modello Reti

Rilascio dell'asseverazione del programma di rete
Questa comunicazione è riservata esclusivamente alle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Cnel

  • Comunicazione relativa al possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete


Agevolazioni associazioni senza fine di lucro

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare:

  • le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires
  • le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
  • le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica. La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni



Regime opzionale nuovi residenti - Check list

Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.

L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.



Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Il notaio, cui è stata richiesto di applicare l’imposta sostitutiva, ne calcola l’importo e provvede al versamento, ricevendo la somma dal venditore, ed è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni, con il presente modello, che deve essere compilato in relazione a un solo cedente e a un solo immobile.

Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione.

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, insieme al contratto di compravendita trasmesso per la registrazione dell’atto, secondo le istruzioni dell’Agenzia (le specifiche tecniche sono allegate al provvedimento del 6 dicembre 2006).

Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.



Richiesta di sospensione della riscossione

Con questo modello il Contribuente che ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale può richiedere la sospensione della riscossione delle somme risultanti dalla cartella di pagamento ricevuta (art. 39 Dpr n. 602/1973).



CUPE 2018 - Certificazione Utili e altri proventi

Approvato schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (Provvedimento del 12.01.2018)

Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita la disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.05.2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:
- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.



Deposito titoli carburanti - Modelli per la garanzia

Approvati i modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’immissione in consumo da un deposito fiscale o per l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli approvati consentono ai soggetti che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale o estrarre da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio per uso autotrazione nei casi previsti dall’art. 1, commi 940 e 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di procedere all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA prestando garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia, accettata dall’Agenzia delle entrate e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata di dodici mesi dalla data di estrazione.

  • Allegato 1 - deposito titoli carburanti (modello per Società/Banche)
  • Allegato 2 - deposito titoli carburanti (modello per Intermediari/Banche)


Definizione agevolata 2000/17 - Modello e istruzioni

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Fanno eccezione: 

  1. i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti;
  1. i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”  in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione:

  • compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  • oppure, in alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:

In allegato:

  • Modello DA - 2000/17
  • Elenco caselle Pec
  • Faq
  • Guida alla compilazione del Modello DA-2017


Definizione agevolata 2016 - Istanze respinte

Il decreto legge n. 148/2017 stabilisce che i contribuenti a cui è stata rigettata la richiesta di definizione agevolata da parte di Equitalia esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, possano mettersi in regola con i pagamenti e quindi chiedere di essere ammessi ai benefici previsti dal decreto legge.
Hanno quindi la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.

I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il presente modello DA-R.

Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

In allegato:

  • Modello DA-R
  • Elenco caselle Pec
  • Faq
  • Guida alla compilazione del Modello DA-R


Definizione agevolata 2017 - Modello e istruzioni

Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, per le cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Coloro che intendono aderire alla Definizione agevolata devono compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:

In allegato:

  • Modello DA - 2017
  • Elenco caselle Pec
  • Faq
  • Guida alla compilazione del Modello DA-2017


Definizione liti fiscali pendenti - Modello domanda

Approvato, con Provvedimento del 21.07.2017, il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data - primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica.

In allegato:

  • Informativa sul trattamento dei dati personali
  • Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti - Modello
  • Istruzioni per la compilazione


Modello di Comunicazione Polivalente

Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.

Il modello di Comunicazione Polivalente si riferisce a normativa modificata o soppressa e pertanto, dall’anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all’uso del contante nel settore del turismo (art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 16/2012).



Depositi Iva - Modelli per prestare la garanzia

Con Provvedimento del 28 marzo 2017 sono stati approvati i modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto.

In allegato:

  • Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'estrazione da deposito Iva
  • Modello per società/banche per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'estrazione di beni da deposito Iva


Voluntary Disclosure Bis - Modello e istruzioni

Il Dl n. 193 del 22 ottobre 2016 ha disposto la riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclousure.
Con Provvedimento del 3 febbraio 2017 si sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello.

In allegato:

  • Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)
  • Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)
  • Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
  • Format per la redazione della relazione di accompagnamento


Tonnage tax - Consolidato - Trasparenza - Opzione Irap

Approvato il modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da utilizzare nelle ipotesi di:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004);
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2004);
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

Il modello è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le informazioni relative ai regimi di tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica.



Modello di Comunicazione beni in godimento ai soci

Modello di Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.

A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.



Modello IPEA - Istanza scomputo perdite pregresse

Nuovo modello IPEA e relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente.

Le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione sono state disciplinate dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 158 del 2015 che ha introdotto l’articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997. Il contribuente può scomputare le perdite "pregresse" dal maggior imponibile accertato presentando apposita istanza.
Con tale istanza possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del Modello, fino a concorrenza del loro importo. Per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR.

Il Modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite incaricati abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322.



Modello adesione al regime di adempimento collaborativo

Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

In fase di prima applicazione, il regime è riservato:

  • ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro
  • ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al "Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo",
  • le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.


Richiesta notifica via PEC - Voluntary disclosure

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
A tal fine, il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura di collaborazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.

Il modello può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno presentato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e intendono manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.



Visto di conformità - Fac-simili

I professionisti per svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, presentano una comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale e indicano:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale
  • la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato (denominazione, codice fiscale e sede).

Alla comunicazione va allegata: copia della polizza assicurativa; dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, come non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari), non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (l’elenco completo è indicato nella circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate). Alle dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio, va allegata copia del documento di identità.

Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
La richiesta può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.
Per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si possono utilizzare i fac simile pubblicati dall'Agenzia delle Entrate che qui alleghiamo:

In Allegato:

  • Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
  • Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
  • Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
  • Autocertificazione


Comunicazione annuale dati IVA 2016

Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.



Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ

Questo modello va utilizzato per comunicare:

  • l’esercizio dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ. La comunicazione va presentata entro il termine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersene;
  • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.

Si ricorda che è previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).

Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.
La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene.
L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.



Modello Patent box per opzione tassazione agevolata

Approvato, con Provvedimento del 10 novembre 2015, il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015) è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione.



Domanda di abilitazione assistenza tecnica

Schema di domanda per l'abilitazione all'assistenza tecnica e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie ai sensi dell’art. 63, 3° comma del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 12 del D.Lgs n. 546/1992:

  • Schema di domanda per l'abilitazione - PDF

Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:



Modello per la richiesta di anticipazione Iva

Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.
Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.

Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.

Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.

L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.

In allegato:

  • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Disposizione irrevocabile di pagamento  (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)


Modello Voluntary disclosure e istruzioni

La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

In allegato:

  • Modello e istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (Approvato con Provvedimento del Provvedimento del 30 gennaio 2015)
  • Format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione
  • Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
  • Fac-simile e istruzioni dell’autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186) 
  • Fac-simile e istruzioni dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari svizzeri a trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (Waiver svizzero)


IVA - presentazione garanzia per rimborso

Il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 15.000 a 30.000 euro.

I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

La garanzia è obbligatoria, invece, per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

L’intero iter è stato dettagliatamente descritto nella circolare 32/E del 2014. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

Modelli allegati:

  1. Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile fino al 31 dicembre 2015)
  2. Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)
  3. Modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)


Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.



Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.



Modello Iva 79 - Istanza di rimborso Iva

Il Modello Iva - 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

  • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
  • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento

I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
* consegna diretta
* servizio postale
* "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.



Modello Ipec società consolidanti e relative istruzioni

Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale.
Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare il Modello Ipec approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014.
L’Istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.



Riqualificazione energetica (detrazione 55 - 65 per cento) - Modello IRE

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.



Comunicazione annuale dati IVA 2014
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Modello AA5/6 editabile - Richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita Iva
Modello editabile per la Richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA (Modello AA5/6).
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

Modello AA4/8 - Tessera sanitaria/Codice fiscale editabile

Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino /duplicato tessera sanitaria.
La tessera sanitaria
La tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.
La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione europea. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Il codice fiscale
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale, viene rilasciata la Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale).
L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.



Comunicazione annuale dati IVA 2013
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Autotrasportatori - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Per l’anno 2010 le imprese autorizzate a operare nel settore dell’autotrasporto merci possono usufruire di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. L’ammontare del credito varia a seconda dei veicoli posseduti e utilizzati per l’attività svolta e dell’importo pagato nello stesso anno per la tassa automobilistica.

In particolare, il credito spetta per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate ed è pari:

  • al 38,50% dell’importo pagato per ciascun veicolo come tassa automobilistica per l’anno 2010, per i mezzi di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
  • al 77% dell’importo pagato per ciascun veicolo come tassa automobilistica per l’anno 2010, per i mezzi di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva, tramite raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara.



Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) (Pubblicato il 17/12/2012).

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso a partire dal 18 gennaio 2013.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.


Istanza di certificazione dei crediti
Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Certificazione rilasciata dalla Regione/Ente locale
Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Istanza per la nomina commissario ad acta
Istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Conferimento di mandato alla banca
Modello per mandato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e successive modiche e integrazioni

Eventi sismici 2012 – Richiesta di finanziamento
I titolari di reddito d’impresa, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, per ottenere il finanziamento da utilizzare per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a causa del sisma, devono inviare un modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Possono richiedere il finanziamento - garantito dallo stato - le imprese che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del Dl n. 74/2012 o all’articolo 3-bis del Dl n. 95/2012.

Attenzione: il modello deve essere inviato entro il 16 novembre 2012 esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente, oppure attraverso un intermediario autorizzato.

Comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante
Versione aggiornata al 4/07/2012 del Modello: la nuova versione del modello di comunicazione, modificata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2012 - pdf, contiene lo spazio per indicare le coordinate del conto sul quale andrà a confluire il contante incassato (articolo 3 del Dl 16/2012). Dal 4 luglio 2012, la versione precedente non può più essere inviata.
Gli operatori che hanno già trasmesso la comunicazione utilizzando la versione precedente, avranno tempo fino al 31 luglio per inviare nuovamente il modello.

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.
Con il Dl. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44 del 26/4/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012 e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

E’ necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

Per usufruire di questa deroga l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:
  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente
  • ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione:
Infine, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29.04.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16/2012).

Comunicazione del domicilio per la notifica degli atti

È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti.

Deve essere utilizzato con riferimento alle comunicazioni inviate dalla data del 2 gennaio 2012.

In allegato anche il modello in formato editabile.



Modello Ipec - Istanza di scomputo delle perdite per le società che hanno aderito al Consolidato nazionale
Modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.

Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato. La scelta di utilizzare le perdite presuppone un’attività di accertamento oppure una sua definizione concordata (accertamento con adesione, adesione ai verbali di constatazione, ecc.).

Modello Reti d'Impresa - Comunicazione per la fruizione dei vantaggi fiscali
Modello di Comunicazione dei dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa.
Si ricorda che l'articolo 42, comma 2-quater del DL n. 78/2010, ha previsto una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
In particolare, l’agevolazione prevede la sospensione d’imposta di una quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.