~ Imprese e Società ~
Modello Unico di dichiarazione ambientale 2024

Approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

La presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024, in considerazione del fatto che il 30 giugno cade di domenica, il termine viene prorogato al 1° luglio 2024. (In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione).

In allegato:

  • DPCM 26 gennaio 2024 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024
  • Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
  • Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata
  • Allegato 3 - Modelli Raccolta dati
  • Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica


Sport Bonus 2022 - Modello di richiesta

La legge di bilancio 2022, ha confermato per i soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La domanda va inviata agli indirizzi [email protected] e per conoscenza a [email protected], tra il 30 maggio ed il 30 giugno 2022, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”;

In allegato:

  • Modulo Imprese
  • Vademecum procedura


Rottami ferrosi: Modulo notifica ex art.30 DL 21/2022

Obbligo di notifica a MISE e MAECI delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea sino al 31 luglio 2022.

Le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, rottami ferrosi di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, sono tenute a notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Le suddette imprese di cui al comma 2 dell’art. 30 del d.l. 21/2022 devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo l’allegato documento Excel “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” (xlsx) nel quale indicare:

  • la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore,
  • il paese di destinazione finale,
  • la ragione sociale del cliente,
  • il codice doganale (TARIC) completo,
  • il peso complessivo,
  • il valore in euro,
  • la data prevista di avvio dell’operazione,
  • eventuali note

alle caselle PEC:

sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente.
In caso di differenze tra le due versioni del file saranno prese in considerazione le informazioni contenute in quello in PDF firmato digitalmente.

In allegato il file di notifica denominato “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” (xlsx)



Contributo sostegno attività di commercio al dettaglio

Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid.
Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

In allegato tutta la modulistica necessaria e il decreto attuativo.

I soggetti richiedenti, solamente dove necessario in riferimento a quanto disposto all’articolo 3, comma 7, del decreto direttoriale 24 marzo 2022, sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.

In allegato

  • Decreto del Mise del 24 marzo 2022

Ai fini della corretta compilazione, si rimanda alle istruzioni contenute negli allegati e nella “Tabella 1”.

  • Allegato 1 - Modello di istanza (pdf)
  • Allegato 2 - Oneri informativi (pdf)
  • Allegato 3 - Informativa trattamento dati personali (pdf)
  • Tabella 1 (pdf) 

Dichiarazioni sostiutive di certificazione
Gli allegati, disponibili in formato word, prima di essere caricati sulla piattaforma, devono essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente, ovvero sottoscritti con firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità.

  • Allegati da compilare in caso di società
    • DSAN_mod_A (doc)
    • DSAN_mod_C (doc)
  • • Allegati da compilare in caso di ditta individuale
    • DSAN_mod_B  (doc)
    • DSAN_mod_C (doc) 
  • • Allegati da compilare in caso di consorzi/società consortili
    • DSAN_mod_D (doc)
    • DSAN_mod_C (doc)


Comunicazione credito d’imposta formazione 4.0

Approvato con decreto direttoriale del MISE del 06.10.2021 il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected].

In allegato decreto e modello.

L’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.



Comunicazione credito d'imposta ricerca e sviluppo

Approvato con decreto direttoriale del MISE del 06.10.2021 il il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected].

In allegato decreto e modello.

L’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.



Comunicazione credito d'imposta beni strumentali

Approvato con decreto direttoriale del MISE del 06.10.2021 il il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected] secondo lo schema disponibile di seguito.

In allegato decreto e modello.

L’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.



Credito imposta sponsorizzazioni sportive - Modello

Modello di domanda per il riconoscimento del Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020, da inviare con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec [email protected] e all’indirizzo mail [email protected].

L’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.



Digital transformation agevolazione: Modelli di domanda

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, con decreto del MiSE del 1° ottobre sono stati definiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

Qui in allegato:

  • Decreto direttoriale 1° ottobre 2020
  • Allegati

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020, e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta da lsito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili online e riportati agli allegati n. Aa e Ab.



Covid-19: Domande per la garanzia al 90%

Dal 23 aprile imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro.

Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

In allegato la modulistica per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato.:

  1. Allegato 4 - Garanzia direttaModulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
    Versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo
  2. Allegato 4 - Riassicurazione - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
    Versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo
  3. Allegato 4 - Annex – Richiesta ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo
    Da utilizzare per integrare la precedente versione dell’Allegato 4 qualora già acquisita
  4. Allegato 4 – Annex 1 – Fondi integrativi
    Per le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti a valere su risorse comunitarie


Sport Bonus 2019 - Modelli di istanza

La legge di bilancio 2019, approvata lo scorso 30 dicembre 2018, ai commi 621 e 622 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possano accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected] tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 2° finestra 2019.

In allegato:

  • Modulo persone fisiche
  • Modulo Enti non commerciali
  • Modulo Imprese


Denuncia fiscale vendita di alcolici - Esercizi avviati

MODELLO UTILIZZABILE PER GLI ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO IN CUI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E DELLA CORRELATA LICENZA ERANO STATI SOPPRESSI.

DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP.

Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della sopracitata direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

Quindi per quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.

In allegato il modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.

Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.



Denuncia fiscale di vendita di alcolici

Modello di denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e Istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Ricordiamo che la Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP, e la Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.



Autocertificazione Incubatore certificato

Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati è previsto l'obbligo di iscrizione ad una apposita sezione speciale del registro delle imprese per poter usufruire della disciplina specifica che prevede numerosi benefici. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificatoè attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.