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Responsabilita’ del datore di lavoro per atti illeciti del lavoratore

La Cassazione penale con sentenza del 25 luglio 2013, n. 32462 ha stabilito che per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell’art. 2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore..
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/07/2013


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