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Mobbing: onere di provare l'intento persecutorio

La Cassazione civile, sez. lav., 28 agosto 2013, n. 19814 ha stabilito che il tratto strutturante del "mobbing" come reato - tale da sottrarlo all'area dei comportamenti ordinari anche se spesso conflittuali nei rapporti di lavoro - è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche al rapporto lavorativo.
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/09/2013


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