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Prestazione impossibile per causa estranea al lavoratore: licenziamento legittimo

La Cassazione  civile, sez. lavoro con sentenza del 7 novembre 2013, n. 25073 ha stabilito che la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell’art. 1464 c.c., in caso mancanza di un suo interesse  alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione "ex ante", in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi dell'impossibilità della prestazione nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro. L'impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere la ripresa del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/11/2013


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