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Split payment: istituiti i codici tributo

Con la Risoluzione n. 15/E di ieri 12 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (split payment - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il Dm 23 gennaio 2015 ha stabilito che il versamento dell'imposta a seguito di scissione dei pagamenti deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità: tramite modello "F24 Enti pubblici", per le Pa titolari di conti presso la Banca d'Italia; mediante versamento unificato modello F24 per le Pa, diverse dalle prime, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane; direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per le Pa diverse dalle precedenti. Ora, con la recente risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito: il codice tributo "620E" per il versamento tramite "F24 Enti pubblici" e il codice tributo "6040" per il versamento tramite modello F24. Infine, i versamenti da effettuare direttamente all'entrata del bilancio dello Stato andranno imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 13/02/2015


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