La Corte d’appello di Napoli con la sentenza 1473 del 26 aprile 2016 ha fornito un interessante chiarimento sul pagamento di corrispettivi nel contratto di affitto. Il caso è stato il seguente:
- un conduttore disponeva di un terreno su cui realizzare un impianto di telecomunicazioni con necessarie strutture, e aveva stipulato un contratto di locazione, subordinandone però l’efficacia all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni urbanistiche.
- il conduttore aveva concordato che il pagamento del canone sarebbe decorso dal «mese successivo alla data di inizio dei lavori» di posa dell’impianto stesso.
- il locatore, che non aveva mail percepito il canone d’affitto, ha richiesto giudizialmente il pagamento dei 9 anni di canone non corrisposto.
- Il conduttore si è opposto, sostenendo, tra l’altro, di non avere mai ricevuto in consegna il bene oggetto del contratto, non essendosi realizzata la condizione cui era stata sottoposta l’efficacia delle locazione.
In primo grado i giudici hanno ritenuto risolto il contratto per effetto della comune volontà dei contraenti, rinvenuta:
- nella mancata messa a disposizione del terreno mediante la tipica consegna delle chiavi,
- nel mancato pagamento del canone protrattosi per oltre nove anni, senza che il locatore si sia mai premurato di almeno sollecitarlo.
Proposto appello, anche i giudici di secondo grado hanno ritenuto risolto il contratto. In particolare, la Corte ha chiarito che la consegna del bene al conduttore costituisce la prestazione fondamentale a cui è tenuto il locatore per attuare il diritto al godimento del bene. Pertanto, solo a seguito della sua consegna sorge l’obbligo del conduttore di versare il corrispettivo del contratto.
Il diritto al corrispettivo è legato alla possibilità di godimento dell'immobile, e non matura nemmeno se il contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
|