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Nota di comportamento AIDC sui redditi delle società con ristretta base sociale

Con la nota di comportamento n. 198 l'AICD ( l'Associazione italiana commercialisti ) ha fornito chiarimenti sulla presunzione in base alla quale "nel caso di ristretta compagine sociale i maggiori redditi imponibili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte."

Nell’ordinamento vigente, mentre il reddito delle società di persone è attribuito per trasparenza ai loro soci in capo ai quali è assoggettato ad IRPEF, il reddito delle società di capitali è assoggettato ad IRES in via autonoma e definitiva solo in capo alle stesse, mentre è soggetto ad ulteriore imposizione IRPEF in capo ai soci il solo utile effettivamente distribuito agli stessi. In assenza di una sua distribuzione (palese o occulta) non può quindi mai esservi imposizione in capo ai soci dell’utile realizzato da una società di capitali.

Dopo una breve disanime delle pronuncie della Suprema Corte di Cassazione, la nota di comportamento chiarisce che la presunzione di distribuzione "può trovare applicazione solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da fattispecie che implicano una comprovata formazione di risorse finanziarie occulte, quindi da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti (oggettivamente inesistenti). Viceversa, la stessa non può trovare applicazione nei casi in cui il maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società non sia chiaramente rappresentativo di una disponibilità finanziaria occulta che possa essere stata distribuita ai soci; in tali casi, infatti, manca del tutto il presupposto di imponibilità dei dividendi in capo ai soci ex art. 47 TUIR, rappresentato dalla percezione degli stessi."

Il documento termina precisando che "in ogni caso la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali non può portare ad una illegittima duplicazione di imposizione (in senso economico) in capo a soggetti diversi dello stesso reddito lordo. Il maggior reddito accertato in capo alla società, infatti, non può essere considerato per intero distribuito ai soci e nuovamente assoggettato a imposizione in capo agli stessi nel suo intero ammontare, in quanto già gravato da imposizione in capo alla società per effetto dell’accertamento. Da un punto di vista economico, infatti, il maggior reddito che può essere considerato definitivamente distribuito ai soci è pari solo al maggior reddito accertato in capo alla società al netto delle imposte che su tale reddito, per effetto dell’accertamento, la stessa è chiamata a corrispondere."


Fonte:
News del: 04/07/2017


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