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R&S nelle biotecnologie: i chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione 122/E del 10 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i principali dubbi interpretativi sull’applicazione al campo delle biotecnologie del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Il documento di prassi, con consulenza giuridica, risponde a una serie di quesiti sia strettamente connessi alle biotecnologie sia alcuni con valenza generale.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del DL 145/2013 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, sono state disciplinate le modalità attuative dell'agevolazione, rispetto alla quale la scrivente ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.
La menzionata disciplina di riferimento è stata modificata con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (i.e., fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio, prevedendo, in particolare, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

  • l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
  • l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione di cui al comma 6 lettera a) dell’articolo 3, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;
  • l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

La scrivente, anche alla luce dell’intervenuta modifica normativa, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’agevolazione in esame con la circolare n. 13/E del 17 aprile 2017. Il contenuto della presente risposta è stato oggetto di condivisione con il competente Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) ed ha tenuto conto degli ulteriori elementi rappresentati dall’istante in sede di integrazione documentale.

La risoluzione è allegata a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/10/2017


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