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Split Payment 2017: ecco chi sono gli esclusi

Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, una delle novità è rappresentata dalla riconducibilità nel predetto ambito dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito. Conseguentemente, la scissione dei pagamenti è applicabile anche ai compensi per prestazioni di servizi fatturate dal 1° luglio 2017 la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data.

La Circolare 27/e 2017 della scorsa settimana ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esclusione dello split payment:

  • sono esclusi dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto. Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge, come nel caso:
    • degli acquisti, effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17 del DPR n. 633 del 1972 (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.);
    • degli acquisti, effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972;
    • degli acquisti intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di euro 10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo dell’IVA ma che sia identificato agli effetti della stessa imposta, ai sensi degli artt. 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  • la scissione dei pagamenti non trova applicazione per le operazioni effettuate da fornitori nell’ambito di regimi IVA c.d. speciali, che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio:
    • dei c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi);
    • del regime del margine di cui all’art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
    • del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74- ter del DPR n. 633 del 1972.
  • Si conferma l’esclusione dalla scissione dei pagamenti per le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:
    • del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
    • del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
  • la scissione dei pagamenti non si applica, inoltre, alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le perazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972.
  • l’esclusione dall’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti opera anche per le fattispecie, esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale, in relazione alle quali corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633 del 1972. Si tratta, ad esempio, delle operazioni rese nell’ambito dei contratti c.d. di netting tra gestori distributori e Compagnia petrolifere. 
  • il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972. In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall’esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti.
  • la disciplina della scissione dei pagamenti non sia applicabile nelle operazioni svolte tra PA e Società - entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti - ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la su giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/11/2017


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