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CNDCEC sull'antiriciclaggio 2017. Gli Ordini vigilino sugli iscritti

Nuove indicazioni in materia di antiriciclaggio, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC). L’informativa n.68/2017 pubblicata il 4 dicembre 2017, rivolta ai Presidenti dei Consigli degli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili, reca chiarimenti riguardo agli obblighi di promozione e controllo cui gli Ordini stessi debbano attenersi.

Facendo seguito alla precedente informativa n. 39/2017, che riportava chiarimenti in merito alla normativa antiriciclaggio e al ruolo che gli ordini devono assumere in relazione alla sua attuazione, con la nuova informativa si intende indurre gli Ordini dislocati sul territorio italiano, ad attuare una campagna di sensibilizzazione dei professionisti (iscritti) sulla tema dell’autoriciclaggio. Gli ordini sono infatti chiamati a predisporre corsi di formazione per i commercialisti strutturati in modo che nei programmi di formazione continua obbligatoria sia dato maggior risalto alle sezioni dedicate alla normativa antiriciclaggio.

L’informativa solleva anche un problema legato al vuoto normativo lasciato dal legislatore. Il vuoto normativo  in questione, è dato dall’assenza di una disciplina ad hoc che assegni agli ordini professionali specifici poteri ispettivi, a carico dei professionisti ad essi iscritti, per l’acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della lotta al riciclaggio. A tal proposito il documento in commento, specifica che:

  • i poteri di promozione e controllo, esercitabili dagli ordini territoriali, «…lungi dallo svolgersi in forma “libera”…» vanno esercitati nel rispetto dei principi generali offerti dall’ordinamento e secondo le modalità prescritte, lasciando ai Consigli la valutazione delle eventuali violazioni normative, con conseguente applicazione di sanzioni ove previste. L’informativa giustifica tale punto osservando, come sia opportuno riconoscere che i poteri di controllo sull’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, rappresentino «..una specificazione della generale potestà di vigilanza disciplinare prevista e disciplinata dagli ordinamenti professionali vigenti…» ;
  • al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2007, gli Ordini territoriali potranno trasmettere al Consiglio nazionale le informazioni riguardante l’attività di vigilanza, supervisione e controllo, svolta nell’anno solare precedente. Il Consiglio Nazionale raccoglierà le informazioni trasmesse dagli Ordini territoriali e le inoltrerà, entro il 30 marzo, al CSF.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/12/2017


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