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Carte di credito, carte di debito e prepagate per il rifornimento di carburante

Dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica per gli acquisti e le cessioni di carburanti, ai fini della detraibilità IVA, così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) . Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018 ha chiarito che sono considerati mezzi idonei di pagamento

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
  • quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo
    • addebito diretto;
    • bonifico bancario o postale;
    • bollettino postale;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema con la Circolare 8/E del 30 aprile 2018, specificando che dovranno ritenersi pienamente validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia

  • da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, DPR 605/73
  • da operatori non tenuti a tale comunicazione.

Come chiarito nel documento di prassi, sono validi anche “i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.”. Vediamo qualche esempio:

  • rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità;
  • ai servizi offerti dai vari operatori di settore che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità idonee ai fini della detraibilità IVA, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l’acquisto effettuato.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/05/2018


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