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Obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante sembra non trovare pace normativa. Infatti, l'’articolo 11-bis del decreto dignità, introdotto in sede di conversione in Legge del DL 87/2018, rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. In pratica, l’articolo 11-bis riproduce il contenuto del DL 79/2018, e il decreto light approvato all'ultimo minuto, contenente la proroga al 1° gennaio 2019  è stato così abrogato.

In particolare, oltre ad abrogare come detto il DL 79/2019, l'articolo 11-bis modifica i commi 917, 927 e 928 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che hanno introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.

Di seguito un pratico riepilogo degli obblighi previsti dal 1° luglio 2018 e da quelli previsti dal 1° gennaio 2019.

 

Obblighi dal 1° luglio 2018
deduzione dalle imposte sui redditi e detrazione dall'IVA per le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili
attribuzione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione

 

Obblighi dal 1° gennaio 2019
obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA;
esclusione dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo per gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (dunque ai privati consumatori)
abrogazione delle disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante). Tali modalità di documentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/08/2018


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