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Welfare: scontro Cassazione-Agenzia sulla detraibilità dell'IVA

Nell' ordinanza n. 22332/18 Cassazione ha recentemente affermato che i costi sostenuti per i servizi di welfare offerti dal datore di  lavoro ai propri dipendenti  assumono  «rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo», per questo è legittima la detrazione dell'IVA

Nel caso specifico la detrazione Iva contestata dall'Agenzia riguardava spese per soggiorni estivi dei figli dei dipendenti, per la formazione e per il trasporto del personale.

L’ordinanza richiama nel dispositivo  due sentenze della Corte Ue (tra cui Corte di giustizia Ue 29 ottobre 2009, Skr), che evidenziano il principio della  correlazione tra l’operazione in acquisto e l’insieme delle attività di impresa come giustificazione per  la detraibilità. Oltre  al diritto di detrazione va anche presa in considerazione  l'eventualità dell' obbligo di assoggettare a Iva l’operazione gratuita nei confronti del dipendente,  che nel caso specifico sembra esclusa. Infatti il terzo comma dell’articolo 3 della legge sull'IVA  non ne richiede l’applicazione su  "somministrazioni nelle mense aziendali e alle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente" .

In una risposta della Direzione regionale lombardia fornita con interpello 904-603/2017 però   l'interpretazione della normativa è diametralmente opporta . Si trattava , nel caso di specie   dell'IVA  sull'acquisto di  abbonamenti alla pay-tv , sempre nell'ambito dell'offerta di welfare aziendale; la  Dre ha negato il diritto alla detrazione ricordando che :

1) «…occorre valutare, in primo luogo, la sussistenza o meno del requisito dell'inerenza tra l'acquisto di beni e servizi da parte dell'operatore economico e l'attività da quest'ultimo svolta (cfr. risoluzione 23 luglio 2002, n. 244) »;

2) che è necessario che «i beni e i servizi acquistati siano afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell'esercizio della detrazione» (cfr. la circolare 24 dicembre 1997, n. 328, paragrafo 3.1). A sua volta cita una  pronuncia della Corte di giustizia della comunità europea (causa C-29/08 del 29 ottobre 2009) secondo cui «l'esistenza del diritto alla detrazione è determinato in funzione delle operazioni a valle alle quali le operazioni a monte sono destinate. Pertanto, detto diritto esiste nel caso in cui l'operazione a monte soggetta all'Iva si trovi in nesso diretto e immediato con una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione».

Va segnalato  che in tema di trattamento fiscale del Welfare e dei premi di risultato  l'Agenzia aveva emanato la corposa circolare 5 E qualche mese fa , ma non ha preso in considerazione il problema dell'Imposta sul valore aggiunto.  

Visto il recente sviluppo   del  welfare aziendale  anche come modalità di erogazione dei premi di risultato, anche per la normativa sulla loro detassazione,   è  piu che mai  urgente un intervento dell'Agenzia  per dare ai datori di lavoro certezza sulla  corretta fiscalità e relativa imputazione contabile dei costi connessi all'erogazione dei benefit aziendali.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 16/10/2018


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