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Fattura elettronica 2019 al via: ancora chiarimenti sulle fatture differite

E' ufficialmente partita la fattura elettronica generalizzata. Nelle ultime FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fattura elettronica differita .

In particolare, nella prima domanda sul tema è stato chiesto se generalmente nell'ambito della fattura elettronica sia possibile l’uso della fattura differita. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni sulla fattura previste all’articolo 21, comma 4, del Testo Unico IVA (DpR 633/72) e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita".  Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o  dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

 

In generale, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. In una successiva domanda è stato chiesto se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

In questa risposta le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente

  • la descrizione dell’operazione,
  • la data di effettuazione
  • gli identificativi delle parti contraenti,

può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

 

Infine, ricordando che risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo, è stato chiesto se stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio. Nella risposta le Entrate hanno chiarito che l'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

 

Nelle FAQ del 21 dicembre 2018 è stato sottolineato come l'emissione della fattura differita preveda l’indicazione del dettaglio delle operazioni. Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Ma come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita?

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB. Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/01/2019


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