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Nuova tassonomia XBRL 2018 2019: in GU il decreto MISE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 dell'8 gennaio 2019 il decreto del MISE in merito alla nuova tassonomia XBRL denominata PCI_2018-11-04.

Per prima cosa si ricorda che la nuova versione della tassonomia è dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti secondo le norme del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; pertanto il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali. Infatti, in linea generale, la tassonomia standard XBRL è stata adottata per garantire:

  • la fruibilità e la circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse;
  • significativi vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e di automazione dei processi industriali.

Come chiarito sul sito AGID- Agenzia per l'Italia Digitale, la nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1.3.2019 per i conti annuali e consolidati riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell'esercizio in data 1.1.2016 o successiva.

Attenzione però: la previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs n.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.

La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione con riferimento

  • al tracciato della nota integrativa,
  • della forma ordinaria e abbreviata,
  • alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall’art. 2435-ter del codice civile;

nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato.

 


Fonte:
News del: 11/01/2019


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