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Credito d’imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante 2019

Pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n.3 2019 che istituisce il codice tributo che permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito d’imposta per le spese per le commissioni sui pagamenti elettronici. La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, nella misura del 50% se effettuate esclusivamente mediante

  • carte di credito
  • carte di debito
  • carte prepagate,

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

In particolare, il comma 924 della legge di bilancio 2018 riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di matuazione.
Considerato che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, con la Risoluzione di ieri è stato istituito il seguente codice tributo:

6896”, denominato “Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante
, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205


In sede di compilazione del modello “F24”, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Infine, si precisa che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

La Risoluzione 3 del 14 gennaio 2019 è allegata a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/01/2019


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