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Fattura elettronica 2019 per le agenzie viaggi: tutti i chiarimenti

Chiarimenti in merito al corretto comportamento che le agenzie di viaggio devono tenere in merito alla fatturazione elettronica 2019 sono stati forniti dalle Entrate in più occasioni. In particolare, un'agenzia viaggi organizzatrice che emette la fattura ai sensi dell’art. 74ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come deve compilare la fattura elettronica? E' obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto? 

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l’agenzia di viaggi organizzatrice deve

  1. compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01),
  2. evidenziare che la fattura elettronica è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”)
  3. inserire al posto dell’aliquota IVA – il codice natura
    • N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
    • N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

Inoltre, il chiarimento termina specificando che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

Recentemente si è svolto un videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica 2019. Per quanto riguarda espressamente le agenzie viaggi, l'ottavo comma dell'art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che "Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione "emettono" una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le "annota" ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta". Il Tour operator liquida l'Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche. E' stato chiesto:

  • come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l'agenzia di viaggi intermediaria?
  • L'invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator?
  • Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

Nel rispondere è stato precisato che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della FE si ricorda che:

  • nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi sarebbe tour operator;
  • nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
  • nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

In ordine alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.

In ogni caso il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).

Si ricorda che una copia conforme all’originale della FE (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore e del cessionario/committente


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/01/2019


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