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Corrispettivi commercio elettronico senza obbligo di invio

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. A dare questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 198 del 19 giugno 2019, qui allegata.

Il caso oggetto di chiarimenti riguarda un operatore della grande distribuzione la cui attività caratteristica è rappresentata dalla vendita al dettaglio che effettua anche commercio elettronico in modo assimilato alle vendite per corrispondenza e pertanto i corrispettivi relativi non sono soggetti ad alcun obbligo di certificazione fiscale – salvo quello di emissione della fattura se richiesta dal cliente – con annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi.

Dato l'obbligo dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro della trasmissione telematica dei corrispettivi, l'istante ha chiesto se l'obbligo esiste anche per i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di IVA secondo cui se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 sono stati individuati specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, disponendo che in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’ non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Pertanto, conclude l'Agenzia "i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono
essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse."


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/06/2019


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