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Trasmissione telematica dei corrispettivi: cosa fare in caso di reso

Nuovi chiarimenti sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono arrivati dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 21 /2019 allegato a questo articolo.

In generale, com'è noto ormai, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati, dal 1°gennaio 2020 devono procedere alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni. Tale nuovo obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.

Al riguardo la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
  • il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A ciò si aggiunge il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. .


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/08/2019


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