Ultime notizie
Archivio per Anno

Ammortamento dei beni temporaneamente inutilizzati: la Cassazione risponde

L’ammortamento, tecnica contabile che consente di ripartire su più esercizi il costo dei beni dell’impresa ad utilizzo durevole, trova la propria disciplina fiscale nell’art. 102 del TUIR, ai sensi del quale:

  • le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102, comma 1)
  • la deduzione degli ammortamenti è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M., ridotti alla metà per il primo esercizio (art. 102, comma 2);
  • se vengono eliminati dal processo produttivo dei beni non ancora completamente ammortizzati, il costo residuo è ammesso in deduzione (art.102, comma 4).

Cosa succede però se il bene strumentale per un determinato lasso temporale non può essere utilizzato nell’ambito dell’attività dell’impresa?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione(n. 9252 del 03.04.2019) ha riguardato il caso di un bene materiale strumentale temporaneamente inutilizzato e inutilizzabile (perché sottoposto a sequestro). La Cassazione ha affermato che l’ammortamento prosegue anche in tale situazione. Al riguardo, ha richiamato il documento OIC 16, il quale stabilisce che “il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione” e “l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati”.
Inoltre, la Corte ha rimarcato che la determinazione della base imponibile delle società di capitali si ispira al principio di derivazione dal bilancio (art. 83 TUIR), redatto in conformità al codice civile e ai principi contabili nazionali, e che l'art. 102 del TUIR non prevede l'interruzione dell'ammortamento a causa della sospensione temporanea dell'attività produttiva.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/08/2019


«« Torna Indietro