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Acquisto di cabine balneari in legno: possibile fruire del super ammortamento

Super ammortamento anche per le cabine degli stabilimenti balneari, purché presentino le seguenti caratteristiche:

  • devono essere rimovibili (nel caso in esame vengono rimosse al termine di ogni stagione balneare);
  • non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare (conseguenza del punto di cui sopra);
  • sono strumentali all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad un interpello del 9 ottobre 2019 n. 404, che conferma la possibilità per il costo di acquisto delle cabine in legno di essere agevolato ai fini del superammortamento del 130%, previsto, per l’anno 2018, dalla legge 205/2017.

La società istante ha riferito di aver sostenuto, nel corso del 2018, un investimento destinato all'acquisto di cabine, al fine di rimodernare il proprio stabilimento balneare, precisando che, tali beni erano rappresentati da cabine balneari in legno costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave e che, al termine di ogni stagione balneare, vengono rimossi, avendo la società una licenza di attività stagionale.

La società stessa ha documentato anche il fatto che tali cabine balneari non sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni" in quanto non considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare, circostanza questa su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria, e per questo motivo secondo l'istante può fruire, in relazione al relativo ammortamento, dell'agevolazione cd. super ammortamento introdotta dall'articolo 1,commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti).

Ripercorrendo la normativa relativa alla disciplina del super ammortamento, l'Agenzia ha ricordato che la Legge di stabilità 2016 aveva introdotto la disciplina del c.d. "super ammortamento", consistente nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo diacquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (circolare n. 23/E del 26 maggio 2016).

Successivamente è stata disposta l'estensione dell'ambito temporale di applicazione del regime agevolativo, con alcune modifiche, infatti il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto la maggiorazione del 30 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2019.

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. Presupposto che risulta soddisfatto in considerazione della natura dei beni di cui si tratta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del TUIR.

Inoltre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016, che esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti "in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge".

Quanto alla rilevanza del coefficiente di ammortamento si osserva, che in considerazione del tenore letterale del comma 93 citato, per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Nel caso in esame, si ritiene di poter identificare il coefficiente fiscale teoricamente applicabile ai nuovi beni con quello previsto nel Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 - Stabilimenti balneari marini, che fissa le percentuali di ammortamento del 6% per gli stabilimenti in muratura e del 20% per gli stabilimenti in legno.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/10/2019


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