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Buoni pasti e corrispettivi: attenzione alla liquidazione IVA

La prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione (con cadenza mensile o trimestrale) dell'imposta propria di quel momento. Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente. E' questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello 419 del 23 ottobre 2019.

Ma andiamo con ordine. L'istante svolge attività di ristorazione ed avendo un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui dal 1° luglio 2019 procede alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Accade spesso che «l'utente/consumatore del pasto decida di pagare in parte con il buono pasto e in parte in contanti o altro pagamento elettronico». In questa eventualità l'«operatore in cassa rilascia uno scontrino fiscale che riporta l'importo totale della consumazione, l'indicazione della quota relativa all'IVA a debito e le due diverse modalità di pagamento ricevute».

Con riferimento alle stesse operazioni imponibili, la Società emette quindi due distinti documenti fiscali

  • scontrino fiscale rilasciato a ciascun Cliente
  • fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell'Emettitore di buoni pasto

 entrambi con IVA a debito, che vengono trasmessi ed elaborati dall'Agenzia delle Entrate», mentre «al momento della redazione della liquidazione periodica IVA e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket (e solo per tale quota) - al fine di evitare duplicazioni - liquida l'IVA a debito una sola volta».

La società, temendo una incongruenza tra i dati comunicati e quelli in possesso all'Agenzia delle entrate, alla quale risulterà sempre un'IVA dovuta superiore a quella dichiarata» ha chiesto conferma della procedura adottata.

Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la somministrazione di alimenti e bevande resa al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, viene poi remunerata dalla società emittente il buono con la cadenza contrattualmente fissata. Al momento del pagamento (rimborso del buono) si verifica, quindi, l'esigibilità dell'imposta e la necessità di farla concorrere nella liquidazione di tale periodo. 

In generale, infatti, per assicurare la necessaria ed inderogabile uniformità, il "Layout del documento commerciale" prevede, tra le diverse voci, anche il "non riscosso", ossia l'indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato (tramite contanti o strumenti elettronici) e che confluisce:

  • nella memoria permanente dei registratori telematici, denominata "dispositivogiornale di fondo elettronico" o "DGFE";
  • nelle informazioni da trasmettere telematicamente.

Ivi, in particolare, nei "DatiRT" (blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici) alla voce "4.1.4" "Ammontare", si specifica che «Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l'ammontare delle vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e degli annulli».
A fronte della successiva fattura volta a documentare nei confronti delle società di emissione dei buoni pasto l'avvenuta prestazione e l'incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi, la procedura potrebbe far sorgere il dubbio di una duplicazione del debito IVA.
Tale dubbio non sussiste, considerato che la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione (con cadenza mensile o trimestrale) dell'imposta propria di quel momento. Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/10/2019


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