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Credito d’imposta 4.0: addio a super/iper ammortamento nella Legge di bilancio

Nella legge di bilancio 2020 è stato introdotto il nuovo credito d’imposta per l’industria 4.0 al posto del super ammortamento e iperammortamento. Al posto del super ammortamento viene previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
  • effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Potranno accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni

  • materiali nuovi;
  •  strumentali all’esercizio d’impresa;
  • con le stesse eccezione dei beni previste per super e iper ammortamento.

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni sopra descritti, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0” il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

  • in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
  • a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e successive modificazioni.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/12/2019


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