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Registrazione atti privati: nuovi codici tributo per il versamento

Con Risoluzione n 73/E del 19 novembre l'Agenzia delle entrate istituitsce codici tributo previsti ai sensi del DPR n 131/1986 utili al versamento delle imposte relative a registrazione di atti privati.

Sono ulteriori codici rispetto a quelli già istituiti con Risoluzione n 9/E del 20 febbraio scorso.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle altre imposte e sanzioni dovute in relazione alla registrazione degli atti privati sono istituiti i seguenti codici:

  • “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”;
  •  “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;
  •  “1557” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, sono utilizzati i vigenti codici tributo (istituiti con risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016 e n. 57/E del 18 luglio 2018) di seguito indicati, appositamente ridenominati:

  • “A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI
  • Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI
  • Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio. Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/11/2020


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