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Tributaristi: nessuna sospensione degli obblighi tributari per quarantena dello studio

L’Agenzia delle entrate replica ai tributaristi in merito alla richiesta di sospensione degli adempimenti fiscali per i contribuenti assistiti da studio sottoposto a quarantena da covid.

In particolare, con Nota n 360117 del 23 novembre rigetta la richiesta avanzata dall’Istituto Nazionale dei Tributaristi datata 2 novembre scorso con la quale si prospettava la necessità di individuare un automatismo che prevedesse la sospensione delle scadenze fiscali contributive per questi contribuenti.

L’agenzia risponde chiarendo che le norme emanate per affrontare la pandemia e lo stato di emergenza avviato lo scorso febbraio 2020 non prevedono sospensioni nella ipotesi in cui l’autorità sanitaria abbia disposto provvedimenti di restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione a carico del titolare di studio o del personale di uno studio professionale. 

Secondo l’agenzia non si ravvisano inoltre le condizioni enunciate dall’art 9 dello Statuto del Contribuente secondo le quali il ministero con decreto rimette in termini i contribuenti inadempienti per causa di forza maggiore o sospende o differisce i termini di adempimento per i contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili.

Si precisa infatti che la chiusura di uno studio che svolge la funzione di intermediario per i motivi suddetti non sia riconducibile a ipotesi di

  • Causa di forza maggiore
  • Evento eccezionale ed imprevedibile

nelle quali circostanze secondo lo statuto del contribuente sarebbe legittimata la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Tanto più, spiega l'agenzia, che le ipotesi di cui si tratta riguarderebbero l’impedimento di un soggetto terzo ovvero il cliente dello studio chiuso per quarantena.

L’agenzia precisa che il responsabile degli adempimenti è il contribuente anche se si avvale di un soggetto intermediario e pertanto è il contribuente a rispondere delle conseguenze del mancato o tardivo assolvimento degli obblighi tributari.

L’esimente prevista dall’art 6 comma 5 del DLgs 472/97 “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore” trova applicazione solo se l’adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/11/2020


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