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Riduzione cuneo fiscale (ex bonus Renzi): come si calcola

 L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri  una circolare di chiarimenti  n. 29/2020,  per l'applicazione delle misure di riduzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato  che hanno sostituito dal 2020 il vecchio Bonus Renzi . 

Si tratta ricordiamo di due misure leggermente diversificate nella modalità di  calcolo  che vanno applicate sulla base delle soglie di reddito,  ma accomunate dall'obiettivo finale di riduzione del cuneo fiscale , introdotte dal DL 3-2020 :

  1.  un “trattamento integrativo” che, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, se il reddito complessivo del beneficiario rimane sotto i 28mila euro (articolo 1 del Dl n. 3/2020). I
  2. una “ulteriore detrazione fiscale” per chi percepisce redditi, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, compresi tra i 28 e i 40mila euro: in questo caso il lavoratore dipendente, o assimilato, nel 2020 fruirà di una detrazione (rapportata al periodo di lavoro) pari a 600 euro (che diventano 1.200 dal 2021), se il reddito complessivo non supera 35mila euro. Oltre questa soglia la detrazione spettante è di 480 euro (960 l’anno dal 2021) che si azzera al raggiungimento della soglia massima dei 40mila euro (articolo 2 del Dl n. 3/2020). 

L'agenzia  si sofferma sulla  modalità di calcolo del reddito complessivo, in cui vanno considerati anche:

  •  i redditi da lavoro sottoposti a regimi speciali, come nel caso dei lavoratori "impatriati"  e 
  • i redditi  assoggettati a cedolare secca sugli affitti .

Va escluso invece il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Sono i sostituti d’imposta che in presenza delle condizioni previste  riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, senza bisogno di richiesta da  parte del lavoratore  e  verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente.

La circolare ricorda anche che il Dl “Rilancio” n. 34 /2020 dello scorso maggio , ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo  siano riconosciuti anche  ai cd. " Incapienti "  cioè nei casi in cui  il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, inferiore alle detrazioni , per effetto del minor reddito da lavoro  prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza COVID . Per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali straordinari con causale Covid 19  il calcolo avverrà sulla base della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Vengono forniti quindi esempi di calcolo.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 16/12/2020


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