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Controlli tra codice IdPaese e TipoDocumento del file xml

Dal 1° gennaio 2021, come noto, sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (vers. 1.6 e seguenti aggiornamenti). Il file xml si arricchisce di informazioni, utili a fornire all’Agenzia delle entrate i dati necessari a predisporre la bozza della dichiarazione IVA precompilata, con possibilità di ulteriori modifiche ed integrazioni da parte del contribuente.

Ai fini del presente contributo analizziamo le novità riguardanti il campo “Tipo Documento”, con particolare riferimento ai nuovi controlli introdotti in merito ad alcune delle nuove ipotesi di integrazione/autofattura elettronica.

In particolare, i codici Tipo documento TD16, TD17, TD18 e TD19 ricomprendono le ipotesi in cui il cessionario italiano, tenuto ad applicare il reverse charge, scelga di emettere il documento di integrazione/autofattura in formato elettronico.

Al di fuori del caso dell’autofattura “denuncia” in ambito nazionale – TD20 (cliente italiano che non riceve la relativa fattura trascorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione), per cui l’autofattura è sempre elettronica, nei casi sopra esposti resta una modalità facoltativa per quest'anno, a discrezione del cessionario nazionale. Qualora si scelga la via elettronica, l’acquirente italiano dovrà trasmettere un file xml allo SdI contenente:

  • i dati del proprio fornitore/prestatore nel campo “cedente/prestatore”
  • e i propri dati nel campo “cessionario/committente”

Tale regola trova applicazione per le seguenti operazioni:

  • Integrazione fattura reverse charge interno (acquisto rottami, pallet usati, subappalti edili, installazione di impianti negli edifici, etc.)
  • Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (servizi ricevuti da prestatori UE/extra-UE)
  • Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/1972
  • Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

I controlli effettuati dallo SdI

Nel file xml il campo “IdFiscaleIVA” accoglie l’inserimento della partita IVA italiana per i soggetti residenti in Italia. Esso è composto dai seguenti campi:

IdPaese”: codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore

IdCodice”: numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore

Se l’IdPaesevale IT, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come partita IVA, il file viene scartato con codice errore 00301. Con lo stesso codice errore il file viene scartato se la partita IVA risulta cessata in data antecedente o uguale alla data del documento e se il “TipoDocumento” è diverso da TD16 e TD20. Se invece il “TipoDocumento” è pari a TD16 o TD20 e la partita IVA risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento, il file viene scartato con codice errore 00323.

È stato previsto, inoltre, il codice errore 00471 secondo il quale i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. In caso di errore si riscontra lo scarto della fornitura con il seguente messaggio: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente.

Infine, il codice errore 00473 prevede che per i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non è ammessa l’indicazione in fattura di un cedente italiano. In caso di errore si riscontra lo scarto della fornitura con il seguente messaggio: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese>.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 20/01/2021


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