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Fatture elettroniche: le regole per l'integrazione dell'imposta di bollo

Con Provvedimento n 34958 del 4 febbraio 2021 le Entrate dispongono:

  1. modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. 
  2. modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta 

Ai soggetti interessati l'agenzia delle entrate fornisce nell'area  "Fatture e corrispettivi" due elenchi:

  1. l'elenco delle  fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
  2. l'elenco delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 

Si specifica che gli elenchi  sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. 

Il cedente/prestatore, o il suo intermediario delegato, se ritiene che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può procedere all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.

Poi, può integrare l’Elenco B con i riferimenti delle fatture elettroniche per le quali risulta dovuta l’imposta, anche se non individuate dall’Agenzia.

Le suddette modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento.

Attenzione va prestata al fatto che in assenza di variazioni, si intendono confermati i dati riportati dall’Amministrazione finanziaria.

In base ai  dati delle fatture elettroniche indicati nei due elenchi, viene calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, limporto dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Il termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Pagamento

Quanto dovuto viene versato:

  1. tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi 
  2. in modalità telematica con il modello F24.

Il servizio consente di versare anche le sanzioni e gli interessi da ravvedimento,pagando oltre la scadenza.

In merito alle modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni inoltrate  in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore, il contribuente la riceverà comunicazione:

  • al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec
  • oppure anche per il tramite di un intermediario ed  entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il ricevente può fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

 La comunicazione contiene:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore; 

b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;

c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; 

d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata; 

e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti. 

Sulle novità intervenute dal 1 gennaio 2021 sulla fattura elettronica e l'imposta di bollo si legga: Fatture elettroniche: soggetti obbligati al pagamento della imposta di bollo


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/02/2021


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