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Blocco Ammortamenti 2020: รจ richiesta la coerenza motivazionale nel contesto pandemico

La Legge 126/2020, che ha convertito il DL 104/2020, il cosiddetto DL Agosto, all’articolo 60, dal comma 7-bis al comma 7-quinquies, tratta dell’ormai famosa facoltà di derogare, per le imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dal Codice civile, quanto disposto dall’articolo 2426 comma 1 numero 2 del Codice civile, che tratta dell’ammortamento civilistico.

Sui bilanci chiusi in data successiva all’entrata in vigore del DL 104/2020, quindi dopo il 15 agosto 2020, gli amministratori avranno facoltà di non rilevare, parzialmente o totalmente, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Delle specifiche di questa normativa transitoria si è ampiamente parlato: della sua portata generalizzata, delle sue caratteristiche funzionali, dei suoi limiti e delle sue discrasie.

Recentemente anche l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), l’ente nato per rispondere alle esigenze di uniformità delle rappresentazioni contabili, è entrato nella discussione sul tema, dato che la norma, per quanto transitoria, ha comunque un impatto sui bilanci dell’anno 2020 e, di riflesso, sui successivi.

L’OIC ha pubblicato il Documento interpretativo numero 9, denominato “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti”, con il quale mette in evidenza degli elementi trascurati dall’interpretazione e propone alcune soluzioni su sfaccettature normative che lasciavano ancora dei margini di perplessità.

Dato che la norma non definisce a quale livello delle immobilizzazioni si debba applicare, se al singolo cespite o alle sue classi, il documento precisa che sarà l’impresa a dover scegliere in autonomia se applicare la deroga alle singole immobilizzazioni, a gruppi di queste o anche a una intera voce di bilancio.

Quel che importa, e così si arriva al perno del documento, è che tale scelta sia “coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti”.

La questione, secondo l’OIC, è appunto questa, e non è secondaria: la norma, che agisce ad ampio raggio, fornisce agli amministratori la possibilità di non rilevare fino alla totalità degli ammortamenti civilistici, per l’anno in questione, ma richiede anche che questi diano conto delle ragioni che hanno indotto il contribuente a optare per questa possibilità, attraverso l’indicazione analitica in Nota integrativa: delle immobilizzazioni su cui non sono stati (o lo sono stati in parte) effettuati gli ammortamenti, delle ragioni di tale scelta e dell’impatto in termini economici e patrimoniali.

Anche se la norma fornisce ampia discrezionalità a coloro che redigono il bilancio, dovrà comunque esistere un legame di coerenza tra il singolo cespite, la classe di immobilizzazioni, la voce di bilancio che si è deciso di non ammortizzare e le ragioni fornite in Nota integrativa. Non sarà sufficiente che le motivazioni siano valide, ma dovranno essere anche coerenti con le scelte e con le modalità operative e contabili adoperateSottolineando come la norma sia “inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia”.

Potrebbe sembrare che la puntualizzazione dell’OIC rasenti lo squisitamente accademico, e forse così potrebbe essere se si guarda alla questione con gli occhi dell’amministratore di una società in bonis, in una certa misura sostenuto da una normativa di ampia portata e poco analitica, che lascia ampia margini alla creatività; ma ben diverso dovrebbe essere il punto di osservazione di colui che redige il bilancio di una impresa che potrebbe entrare nei prossimi anni in un stato di crisi, al quale la prudenza richiederà di non sottovalutare le indicazioni fornite nel documento interpretativo.

Si precisa che la questione, come rilevata dal documento, si applica anche alle microimprese; il fatto di essere esonerate dalla redazione della Nota integrativa non le esime dal riportare le informazioni richieste dalla normativa in calce allo Stato patrimoniale rispettandone la coerenza.

Il documento interpretativo si conclude con la disamina di due questioni operative, riguardo le quali, in effetti, non mancavano perplessità.

Viene trattato del caso in cui una o più società appartenenti ad un gruppo si siano avvalse della facoltà di bloccare gli ammortamenti, a differenza della capogruppo: in tale situazione il bilancio consolidato recepirà gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che si sono avvalse dell’opzione, in quanto “la deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei”.

Ricordando come la norma preveda che l’ammortamento bloccato sia di fatto rimandato attraverso l’allungamento della vita utile del cespite, una fattispecie problematica è costituita da tutti quei casi in cui tale operazione non è possibile ad esempio a causa di vincoli contrattuali o tecnici. In questi casi, secondo il documento interpretativo, le quote di ammortamento degli esercizi successivi dovranno essere aggiornate al nuovo rapporto tra valore residuo del bene e vita utile residua, dato che questa non potrà essere modificata: “la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare”.

Per maggiori informazioni sul tema del blocco degli ammortamenti sui bilanci 2020, si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il blocco degli Ammortamenti civilistici nel Bilancio 2020

Blocco degli Ammortamenti 2020 sterilizzato da imposte differite e impairment test


Fonte: Fondazione OIC
News del: 23/02/2021


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