L'agenzia delle entrate con il provvedimento 102028 del 31.3.2022 definisce le modalità operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio. Si tratta in particolare dell'agevolazione che riduce del 90% l'imponibile fiscale introdotta per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010. L'opzione puo essere esercitata e si realizza con il versamento in un’unica soluzione di un ticket di ingresso pari a: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione : - ha almeno un figlio minorenne, anche inaffido preadottivo, OPPURE
- è proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data o dell’opzione,
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni: - se il soggetto al momento dell'esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, succssivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti , ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.
Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Il versamento andra effettuato tramite modello F24 senza compensazioni (con i i codici tributo che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022. Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendentiI docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. La richiesta deve autocertificare: - a) nome, cognome e data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta
- e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio
- f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi
- g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data
- di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
- h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti
- residenti all’estero;
- i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione d relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- j) gli estremi del versamento
Opzione lavoratori autonomiI soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento . Adempimenti del sostituto d’impostaI datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto. Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
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