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Prima casa, una quota esigua non è “riacquisto” dell’immobile
Con la Sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della disciplina sulle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa. In particolare, la Corte ha stabilito che il proprietario di un immobile comprato con le agevolazioni “prima casa” e venduto prima dei 5 anni, decade dal beneficio se, entro un anno, acquista non l'intera proprietà, ma solo una piccola quota di un'altra abitazione. L'esiguità della quota acquistata non permette, infatti, di disporre del bene in modo tale da poterlo adibire a propria abitazione.

Fonte: Fisco Oggi
News del: 27/06/2011


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