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Tassazione fondi pensione: chiarimenti dell'Agenzia
La circolare dell'Agenzia delle Entrate  n. 2/E del 13/02/2015 presenta le novità relative all'imposta sostitutiva (aumentata dall'11,50 al 20% dalla legge di stabilità 2015 ), sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari.
La circolare riassume innazitutto l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, che coinvolge:
  •  i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita;
  •  le forme pensionistiche individuali;
  •  i cosiddetti “vecchi fondi pensione”, già istituiti al 15 novembre 1992;
  •  i fondi pensione di natura negoziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per la sola parte del risultato maturato dalla gestione (e non anche quindi per le prestazioni e i contributi);
e che si applica a partire dal periodo di imposta 2014.
 Si specifica poi che la base imponibile su cui calcolare l'imposta,  che è pari al risultato netto maturato in ciascun periodo dato dalla differenza tra il valore del patrimonio netto nell’ultimo giorno dell’anno di mercato aperto, aumentato o diminuito delle somme movimentate nel corso dell’anno e  il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.
 
Inoltre  si chiariche  che per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata del 12,50% e  non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti, i redditi dei titoli di Stato concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%.
 
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 16/02/2015


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