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Accertamento sintetico legittimo in mancanza di prova sull'uso dell'eredità

La Cassazione con ordinanza n. 19257 del 28 settembre 2016, ha reso definitivo il giudizio della Commissione tributaria regionale relativo ad un accertamento sintetico (redditometro) emesso ai sensi dell’articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973, a carico di una contribuente che aveva ricevuto in eredità una grossa somma di denaro.
Il giudice ha confermato la ripresa fiscale perché la contribuente non ha fornito la prova di aver mantenuto la disponibilità di quanto ricevuto in eredità oppure di averla impiegata per fare fronte alle normali spese di gestione familiare, ma il denaro ricevuto in eredità era stato utilizzato per altri scopi, quali donazioni ai figli ed accrediti su altri conti correnti, come emerso dalle registrazioni delle movimentazioni bancarie.
Ricordando che a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
In merito a questo la Corte (cfr. Cass. n. 8995/2014) chiarisce che "la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.

Inoltre viene precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in esame non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente)".

In conclusione la mancata prova della durata stabile e non temporanea del possesso di redditi esenti conferma la presunzione del Fisco in merito alla maggiore capacità contributiva non dichiarata.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/10/2016


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