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Agevolazione prima casa: chiarimenti delle Entrate

Chiarimenti sull'agevolazione prima casa sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 241 del 15 luglio 2019.

Il caso di specie riguardava l'istante, coniugata in regime di separazione di beni, che aveva acquistato insieme al marito ciascuno per la quota del 50% un immobile abitativo fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’. Succesivamente, avevano acquistato nel medesimo Comune, ciascuno per la quota del 50% un garage destinato a pertinenza dell’abitazione principale, beneficiando delle agevolazioni "prima casa". L’istante e il coniuge hanno intenzione di vendere l’abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" e di mantenere la proprietà del solo garage, da destinare a pertinenza di una nuova abitazione che sarà da loro acquistata, per la quota del 50% ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione della attuale ‘prima casa’. E' stato così chiesto all'Agenzia delle Entrate di conoscere se sia possibile fruire nuovamente dell’agevolazione ‘prima casa’ per il suddetto acquisto e del credito d’imposta previsto.

Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha ricordato che la possidenza nel Comune di altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, quale il garage (C/6) non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio per l’acquisto dell’abitazione. I due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare di categoria A, escluso A1, A8 e A9 (abitativo) presentano, infatti, natura e destinazione d’uso diverse. Pertanto l'istante potrà usufruire delle imposte al 2% grazie ai "benefici prima casa".

Per quanto riguarda il credito di imposta si ricorda che è prevista l'attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni ‘prima casa’, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere nuovamente delle condizioni ‘prima casa’. Come previsto è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Nel caso di specie, l'istante ha quindi diritto al credito d'imposta.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/07/2019


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