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No agevolazioni all'immobile contiguo alla prima casa se demolito

A seguito di Interpello presentato da una contribuente, in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa", l’Agenzia delle Entrate, con  Risposta n. 113 del 21 aprile 2020 (consultabile nel file allegato), ha specificato che le agevolazioni vengono riconosciute anche nel caso di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria "prima casa" di abitazione, soltanto a condizione che l'acquirente si impegni  a creare un'unica unità abitativa, fondendo (anche  catastalmente) , la prima casa posseduta con la successiva porzione immobiliare comprata.

In aggiunta devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alla nota II-bis in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR), tra i quali si ricorda che l’unità abitativa derivante dalla fusione non deve rientrare nelle categorie considerate di lusso: A/1, A/8 e A/9.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, l’istante ha specificato la propria volontà di acquistare l'ulteriore unità immobiliare adiacente alla propria prima casa di abitazione e successivamente di voler demolire l'intero fabbricato, al fine di costruire un nuovo villino.

Tale ipotesi non rientra nell’operazione di fusione (anche catastale) che consente di godere dei benefici “prima casa” (aliquota agevolata al 2% per l’imposta di registro, al posto del 9%.) anche per la seconda porzione immobiliare acquistata. Ciò in quanto non si verrebbe a configurare un ampliamento o un accorpamento della preesistente "prima casa" di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti risposto negativamente al quesito dalla contribuente che desiderava sapere se poteva ottenere le agevolazioni anche per il secondo acquisto, con successiva demolizione della precedente unità immobiliare e ricostruzione di una nuova unica villa da destinare ad abitazione principale della stessa e del coniuge.


Fonte:
News del: 24/04/2020


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