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No ai benefici prima casa in presenza di diritto di abitazione

Per poter acquistare un immobile o un diritto di abitazione sullo stesso, con i benefici di prima casa, è necessario che il contribuente non sia proprietario di altro immobile o diritto di abitazione acquistato precedentemente con la medesima agevolazione.

Al momento del rogito è infatti previsto che l’acquirente dichiari di non essere titolare ( neanche per quote) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa acquistata con le agevolazioni (di cui all’ art. 1 nota II – bis comma 2, lett. c) della Tariffa Parte I allegata al DPR n.131/86).

Nel caso di falsa dichiarazione o nel caso in cui si ometta di segnalare il precedente acquisto agevolato, il contribuente decade dai benefici dovendo quindi versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. In aggiunta alla revoca dei benefici illecitamente goduti sono previste sanzioni.

Ciò è quanto ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Genova, Sez. IV con recente pronuncia del 06.02.2020 (R.G.R. n. 974/2019), con cui ha respinto il ricorso di un contribuente e ha confermato l’esclusione dei benefici seguendo la tesi dell’ Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Genova.

In particolare, la Commissione ha ritenuto legittimo il recupero della differenza tra le imposte dovute e quelle di prima applicazione oltre accessori, effettuato dall’Ufficio nei confronti del contribuente, mediante:

  • notifica dell'Atto di liq. con motivazione di revoca aliquota ridotta su mutuo e recupero della differenza imposta sostitutiva su mutuo agevolato di 0,25% e quella ordinaria del 2%;
  • notifica dell'Atto di liq. n. 2016 1T 006006000 con motivazione di decadenza agevolazioni fiscali acquisto prima casa per acquisto usufrutto immobile in presenza di titolarità di diritto di abitazione su precedente immobile acquistato con benefici fiscali.

Il contribuente infatti al momento dell'acquisto dell'immobile con le agevolazioni era ancora proprietario del diritto di abitazione su altro immobile acquisito con le agevolazioni fiscali omettendo di segnalare questo fatto e pertanto violando le disposizioni in materia di acquisto prima casa. Inoltre il contribuente non forniva prove idonee a contrastare i calcoli e le produzioni apportate dall'Ufficio e non provvedeva a sanare la situazione in cui si trovava.

La Commissione pertanto, sulla base dei fatti accaduti nel caso di specie, non ha condiviso la difesa del contribuente che riteneva di poter godere del beneficio fiscale. Quest' ultimo richiamava la Circolare n.27 del 27.6.2016  che dispone “può godere del beneficio fiscale l'acquirente di altro immobile purchè lo stesso sia rivenduto entro l'anno dal nuovo acquisto”. Dispone ancora la Circolare la decadenza del beneficio nel caso in cui l'immobile non sia venduto entro l'anno.

Queste sanatorie tuttavia non sono state effettuate e pertanto  il ricorso del contribuente è stato respinto con conseguente revoca dei benefici illecitamente goduti e condanna al pagamento delle spese di lite.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 19/08/2020


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