Il credito d’imposta per le spese di negoziazione e arbitrato spetta per un importo massimo di euro 250 per i compensi corrisposti - agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusasi con successo,
- agli arbitrati in casi di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Anche nelle dichiarazioni dei redditi 2021 (anno di imposta 2020) è possibile beneficiare di questo credito, reso permanente dalla Legge di bilancio 2016. In generale, è il Ministero della giustizia che comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi, non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730-3/2021 o rigo RN47 del modello REDDITI PF2021) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi). Ai fini dei controlli sui dichiarativi è necessario conservare questi documenti: - Comunicazione ministero della giustizia
- modello F24
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