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Dichiarazione 730 rettificativa entro il 10 novembre per sanare il visto di conformità infedele

Il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lhgs. n. 175/2014), nell'istituire il 730 precompilato, prevede che, in caso di rilascio di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione da parte del CAF o del professionista abilitato, questi dovrà pagare l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non si applica più la sanzione da € 258 a € 2.582). Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. Se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l'altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso). Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/12/2014


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