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Credito ACE. divieto di cessione dopo la prima

Il Dl n 39/2024 con misure urgenti per il superbonus, con la pubblicazione in GU n 75/2024 è entrato in vigore dal 30 marzo, ora sta per concludersi il suo iter di conversione in legge entro il 28 maggio prossimo.

Tra le altre novità si prevedono presidi antifrode per l'ACE, vediamo il dettaglio.

Credito ACE: le novità in vigore dal 30 marzo

L’articolo 5, al comma 1, modifica l’articolo 19, comma 6, del menzionato decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2021).

Nella sua previgente formulazione, esso disponeva che l’ACE, fruito mediante credito d'imposta – oltre a essere utilizzato in compensazione ed essere chiesto a rimborso - potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, nonché usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 viene esclusa la possibilità di ulteriori cessioni, dopo la prima, dell’incentivo ACE utilizzato sotto forma di credito di imposta.

Il comma 6, nella sua formulazione vigente, dispone altresì che i soggetti cessionari del credito ACE rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore

rispetto al credito ricevuto.

Con le modifiche di cui alla lettera b) del comma 1 il comma 6 viene integrato al fine di disporre che in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle norme generali sul concorso nelle violazioni tributarie (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei

soggetti cessionari.

Le disposizioni in esame prevedono che alle cessioni del credito d’imposta con cui si usufruisce dell’ACE si applichi il complesso di misure antifrode in tema di cessioni dei crediti di imposta contenute nell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Con una norma di chiusura si prevede che i crediti che, al 30 marzo 2024, sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/05/2024


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