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Credito Transizione 5.0: le regole attuative

Come annunciato dal Ministro Urso durante il question time del 29 maggio, la causa di un "ritardo" nella pubblicazione delle regole attuative del credito transizione 5.0, è la volontà di includere anche le imprese energivore inizialmente escluse.

In data 11 giugno, viene diffusa la bozza del provvedimento MIMIT, che passa ora al vaglio del MEF.

Dal testo, tra l'altro, si evince con chiarezza il perimetro degli esclusi dalla agevolazione.

Vediamo le regole principali.

Credito d'imposta transizione 5.0: che cos'รจ

Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell'art 38 del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito in legge n 56/2024 pubblicata in GU n 100 del 30.04.2024.

La norma è stata anche integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 convertito in legge n 67/2024. In particolare, le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 sono:

  • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
  • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
  • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

L'art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Ai sensi dell'art 4 del decreto attuativo in bozza si dettaglia che sono ammissibili al beneficio:

  • i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, 
  • aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6,
  • tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. 

Nell’ambito del progetto di innovazione sono, altresì, agevolabili: 

  • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7; 
  • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8. 

Il decreto attuativo chiarisce che, per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare: 

  • a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 
  • b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; 
  • c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. 

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. 

I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7. 

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. 

I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 1 sia per gli investimenti di cui al comma 2 lettera a). 

Credito d'imposta transizione 5.0: gli esclusi

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all’Allegato 3, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati: 

  • a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione: 
    • 1) di progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché per le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01); 
    • 2) di attività e attivi di cui alla lettera b) del comma 1 per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. 
  • b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serrapreviste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 
    • 1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa; 
    • 2) sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti in impianti o sotto-impianti con intensità emissiva più alta dell’ottantesimo percentile con riferimento ai parametri di riferimento di prodotto ai sensi del regolamento (UE) 2021/447 e ss.mm.ii.; 
  • c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione: 
    • 1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
    • 2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; 
  • d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
    • 1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto; 
    • 2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R 12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
    • 3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
    • 4) sono inerenti a siti industriali che ricadono nel campo di applicazione dell’AIA, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione PRTR. 2. 

Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se: 

  • a) l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente; 
  • b) sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

Credito d'imposta transizione 5.0: misura della agevolazione

Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione: 

  • a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto; 
  • b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto; 
  • c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto. 

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di: 

  • a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 14; 
  • b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 16. 

Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo 4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. 

La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate.

Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare dell’ammontare delle spese agevolate.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Credito d'imposta transizione 5.0: presenta la domanda

Per l’accesso al beneficio e al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell’articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente:

  • le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario,
  • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, 
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante,
  • nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 17. 

La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). 

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, anche a copertura parziale dell’importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. 

Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024. 

Nel caso di indisponibilità delle risorse di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa.

Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa.

Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato. 

A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione e in particolare: 

  • a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7, contenente gli estremi delle fatture; 
  • b) entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7, nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, contenente gli estremi delle fatture. 

Entro cinque giorni dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. 

In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e temini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. 

A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 17.

La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 15 nonché della certificazione di cui all’articolo 16.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. 

In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e temini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della comunicazione di cui al comma 7, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 9. Le comunicazioni trasmesse dall’impresa ai sensi del presente articolo, sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse dalle imprese esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale: 

  • a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 10; 
  • b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui al presente articolo in relazione ai quali il GSE ha comunicato l’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7. 

La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e le comunicazioni periodiche di cui al comma 5, non possono, in ogni caso, avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.

Il credito d’imposta oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il progetto di innovazione è completato ai sensi dell’articolo 4, comma 4. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/06/2024


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