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5 per mille 2018: nessuna domanda per gli enti iscritti nell'elenco permanente

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare l’elenco permanente degli enti iscritti al 5 per mille per il 2018, distinto per tipologia di enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche, che comprende gli enti regolarmente iscritti nel 2017, nonché quelli già presenti nel primo elenco permanente pubblicato lo scorso anno e comprensivo degli iscritti 2016.

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Questa semplificazione delle procedure è dovuta alla nuova modalità di iscrizione, in vigore già dall'anno scorso che ha previsto l'istituzione dell'apposito elenco che deve essere aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Resta l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva solo nel caso in cui il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata (per il 2016 e/o per il 2017).
Eventuali errori o variazioni presenti nell’elenco permanente degli iscritti pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia potranno essere segnalati entro il 21 maggio.
L’elenco permanente corretto sarà pubblicato nuovamente entro il 25 maggio.

Nuove iscrizioni 2018

Nulla cambia per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio e per quelli che non sono inseriti nell’elenco permanente, per loro l’iscrizione passerà, infatti, per le regole ordinarie (Dpcm 23 aprile 2010).

In particolare, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi a partire dal 30 marzo e fino al 7 maggio 2018, trasmettendo all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica.

Successivamente dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 2 luglio (termine prorogato in quanto il 30 giugno cade di sabato) alla competente Direzione regionale dell’Agenzia dagli enti del volontariato e all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la rispettiva sede legale dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che presentano la domanda di iscrizione, per il 2018, possono chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione entro il 21 maggio alla competente Direzione regionale. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il 25 maggio.

Gli enti che non assolvono in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti, possono comunque presentare le domande di iscrizione e/o provvedere alle successive integrazioni documentali, entro il 1° ottobre, versando con il modello F24 un importo di 250 euro.

Le date da ricordare

Riepiloghiamo le scadenze da ricordare per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche interessati all’iscrizione al 5 per mille per il 2018

7 maggio 2018

Termine per l’iscrizione telematica (la prima iscrizione) all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche

14 maggio 2018

Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio

21 maggio 2018

Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche

25 maggio 2018

Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio

2 luglio 2018

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

1° ottobre 2018

Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 30/03/2018


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