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Indennita ferie non godute: imponibile ma con prescrizione decennale

La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza n.  13473 del 29 maggio 2018 ha stabilito che l'indennità per ferie non godute ha natura mista sia risarcitoria che retributiva.

Per questo motivo   pur considerandola assoggettabile a contribuzione e imposizione fiscale, è possibile  applicare la prescrizione con durata ordinaria decennale . La pronuncia si adegua al piu recente orientamento giurisprudenziale, dopo anni di contrasti tra le due diverse impostazioni.

Nel caso specifico, il giudice del lavoro  aveva rigettato l'opposizione della società contro il decreto ingiuntivo col quale l'Inps le aveva intimato il pagamento a titolo di omesso versamento di contributi relativamente alle indennità sostitutive di ferie non godute ed alle indennità di malattia . La Corte d'appello, in parziale riforma di tale decisione  ha condannato l'appellante al pagamento dei soli contributi calcolati sull'indennità sostitutiva per ferie non godute, ritenendo che la natura corrispettiva di tale emolumento giustificava l'imposizione contributiva.
La società ricorre in Cassazione ma  gli ermellini rigettano il ricorso, riaffermando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui:

"l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicchè mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione".

Da ciò si ricava che l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché:
1) essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore,
2) un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto d.lgs. n. 66 del 2003, art. 10 come modificato dal d.lgs. n. 213 del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dall’art. 12 della l. 153/1969, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/06/2018


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